FF 2008 1
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»
del 21 dicembre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale 1; 1F
esaminata l’iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», depositata l’11 agosto 2004 2; 2F
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2005 3, 3F
decreta:
Art. 1 1 L’iniziativa popolare dell’11 agosto 2004 «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 34 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3 A dibattiti parlamentari ultimati, la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto sono protette in particolare con le seguenti misure: a. il Consiglio federale, i quadri superiori dell’amministrazione federale e gli uffici federali si astengono da qualsiasi attività informativa e di propaganda. In particolare si astengono da attività mediatiche come pure dalla partecipazione a manifestazioni informative e manifestazioni riguardanti la votazione. Ne fa eccezione un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento interessato; b. la Confederazione si astiene dal finanziare, attuare e sostenere campagne d’informazione e di propaganda in vista di votazioni, come pure da qualsiasi produzione, pubblicazione o finanziamento di materiale informativo e propagandistico. Ne fa eccezione un opuscolo informativo per i cittadini aventi diritto di voto con le spiegazioni del Consiglio federale. L’opuscolo deve tener conto in maniera equilibrata degli argomenti favorevoli e contrari; c. la data della votazione va pubblicata almeno con sei mesi di anticipo;
Iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo». DF
d. agli aventi diritto di voto vanno messi gratuitamente a disposizione il testo sottoposto alla votazione come pure quello in vigore. 4 La legge prevede entro due anni sanzioni in caso di violazione dei diritti politici.
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007 Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz