FF 2009 5447
Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea negli anni 2011–2013
Decreto federale Disegno sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell’Unione europea negli anni 2011–2013
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 4 della legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l’articolo 22 capoverso 6 della legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20094, decreta:
Art. 1 1 Per il finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell’Unione europea negli anni 2011–2013 è stanziato un credito complessivo di 110,7 milioni di franchi. 2 Il credito complessivo comprende: milioni di franchi
a. un credito d’impegno per la partecipazione ai programmi europei «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione»; 77,5 b. un credito d’impegno destinato all’agenzia nazionale conformemente all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007–2013)5; 17,9 c. un credito d’impegno per le misure collaterali. 15,3
Art. 2 I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2013.
Finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell’UE negli anni 2011–2013. DF
Art. 3 Il Consiglio federale può effettuare spostamenti dai crediti d’impegno per l’agenzia nazionale e le misure collaterali al credito d’impegno per la partecipazione ai programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione».
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.