FF 2009 5703
Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) (Trasporti internazionali di animali) (Progetto)
Legge federale Progetto sulla protezione degli animali (LPAn) (Trasporti internazionali di animali)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 7 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 2 settembre 20092, decreta:
I La legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 15, rubrica Principi
Art. 15a Trasporti internazionali di animali 1 Il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. 2 Se detti animali sono condotti a un’esposizione, il Consiglio federale può autorizzarne il transito su strada, a condizione che ciò consenta di ridurre la durata del trasporto.
II 1 La presente legge sottostà a referendum.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.