FF 2009 963
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) (Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici)
Legge federale Disegno sugli incentivi per l’adozione di misure di efficienza energetica negli edifici
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 26 gennaio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Legge dell’8 ottobre 19993 sul CO2
Art. 10 cpv. 1bis (nuovo), 1ter (nuovo), 1quater (nuovo), 1quinquies (nuovo) e 2 1bis Un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l’anno, è utilizzato per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Entro tale limite la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per: a. il risanamento di edifici abitativi e di edifici per servizi esistenti, affinché questi possano essere riscaldati e gestiti efficacemente con una quantità limitata di combustibili fossili o senza combustibili fossili; b. la promozione delle energie rinnovabili nel settore immobiliare, per un importo massimo di 30 milioni di franchi l’anno. 1ter L’ammontare degli aiuti finanziari di cui al capoverso 1bis dipende dall’efficacia dei provvedimenti. 1quater Gli aiuti finanziari vengono concessi solo ai Cantoni che partecipano con contributi ai provvedimenti. I contributi dei Cantoni devono ammontare ad almeno la metà degli aiuti finanziari della Confederazione. 1quinquies Gli aiuti finanziari concessi ai Cantoni sono limitati a cinque anni. Possono essere prorogati di ulteriori cinque anni. Prima della decisione di proroga dovrà essere valutata l’efficacia degli aiuti finanziari. 2 Il rimanente prodotto della tassa è distribuito in funzione degli importi versati dalla popolazione e dall’economia.
Incentivi per l’adozione di misure di efficienza energetica negli edifici. LF
Minoranza (Cathomas, Bader Elvira, Bäumle, Bourgeois, Grunder, Hochreutener, Lustenberger, Nordmann, Nussbaumer, Rechsteiner-Basel, Stump, Wyss Ursula) 1bis … la Confederazione concede ai Cantoni, fino al 2020, aiuti finanziari globali …
1quinquies stralciare
Minoranza (van Singer, Girod, Teuscher) 1quater Gli aiuti finanziari vengono concessi solo ai Cantoni che partecipano con contributi ai provvedimenti.
Minoranza (Rechsteiner-Basel, Bäumle, Bourgeois, Lustenberger, Nordmann, Nussbaumer, Stump, Wyss Ursula) 1quater stralciare
2 Diritto delle obbligazioni4
Art. 257a cpv. 3 (nuovo) 3 I locatori che sono esentati dalla tassa CO 2 conformemente alla legge dell’8 ottobre 19995 sul CO2 e che non hanno trasferito sulla pigione i costi d’investimento all’origine dell’esenzione della tassa, non sono tenuti a rimborsare ai conduttori gli importi restituiti.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Minoranza (Rutschmann, Amstutz, Bigger, Brunner, Hutter Jasmin, Killer, Leutenegger Filippo, Messmer, Parmelin) Non entrare in materia