FF 2009 1835
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Turchia (Disegno)
Decreto federale Disegno che approva una Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Turchia
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20092, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 22 maggio 20083, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.