FF 2009 397
Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2008)
Decreto federale concernente l’acquisto di materiale d’armamento (Programma d’armamento 2008)
del 16 dicembre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 20082, decreta:
Art. 1 1 È approvato l’acquisto di materiale d’armamento così come proposto nel messaggio del 20 febbraio 2008 (Programma d’armamento 2008). 2 Per l’acquisto del materiale d’armamento è stanziato un credito d’impegno di 917 milioni di franchi secondo l’elenco dei crediti d’impegno recato in appendice.
Art. 2 1 I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2 I crediti di pagamento per l’acquisto del materiale d’armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d’armamento» (Difesa).
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2008 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Allegato
Elenco dei crediti d’impegno
Progetti Credito d’impegno fr.
– Protezione e mascheramento 513 000 000 – Effetto delle armi 404 000 000
Totale del credito d’impegno del programma 917 000 000 d’armamento 2008