FF 2009 3007
Legge sui cani (Progetto)
Legge Progetto sui cani
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 20 febbraio 20092; visto il parere del Consiglio federale del 22 aprile 20093, decreta:
Sezione 1: Scopo
Art. 1
1 La presente legge persegue gli scopi seguenti:
a. disciplinare le modalità di detenzione e di trattamento dei cani in modo tale da renderle socialmente rispettose; b. proteggere la popolazione dai cani affetti da turbe comportamentali e dai cani pericolosi. 2 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani
Art. 2 Principi 1 Nell’allevamento di cani la selezione deve mirare all’ottenimento di cani che non costituiscano pericolo per le persone o gli animali. Non è consentito selezionare cani con l’obiettivo di svilupparne l’aggressività. 2 I cani devono essere detenuti, condotti e sorvegliati in modo che non molestino persone o animali o costituiscano per questi un pericolo. 3 È vietato lasciare circolare i cani senza sorveglianza in luoghi pubblici.
Art. 3 Obbligo di tenere i cani al guinzaglio I cani devono essere tenuti al guinzaglio: a. negli edifici accessibili al pubblico; b. sulle strade a forte traffico; c. sui mezzi di trasporto pubblici, alle fermate, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti; d. nelle aree ricreative delle scuole, nei parchi giochi e nei campi sportivi; e. nei luoghi in cui i Cantoni segnalano espressamente tale obbligo.
Art. 4 Obbligo di notifica 1 I veterinari, i medici, gli addestratori di cani, le autorità doganali, le autorità comunali, le pensioni e i rifugi per animali sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane: a. ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure b. ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo. 2 Se il cane ha ferito gravemente una persona o un animale, anche il detentore è soggetto all’obbligo di notifica.
Art. 5 Verifica L’autorità cantonale competente dispone una verifica se: a. un cane ha ferito gravemente una persona o un animale o ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo; o b. vi sono chiari indizi che il detentore non sia in grado di gestire il proprio cane.
Art. 6 Misure conseguenti alla verifica 1 In base all’esito della verifica, l’organo cantonale competente può disporre le seguenti misure: a. sottoporre il cane a un esame per accertarne eventuali turbe comportamentali; b. obbligare il detentore alla frequenza di un corso, con o senza il proprio cane; c. designare le persone autorizzate a condurre il cane; d. obbligare il detentore ad applicare una museruola al cane o a tenerlo al guinzaglio quando si trova all’aperto o in luoghi specialmente designati, in particolare nei centri abitati; e. collocare temporaneamente il cane in una pensione o rifugio per animali o in un altro adeguato centro di detenzione per animali;
f. emanare un divieto di detenzione o di allevamento, disponendo se del caso la castrazione del cane; g. requisire il cane per affidarlo a terzi; h. sopprimere il cane. 2 Il detentore di un cane interessato da una delle misure di cui al capoverso 1 può affidarne la conduzione in un luogo pubblico a un’altra persona soltanto se quest’ultima è in grado di gestire il cane.
Art. 6a Controllo dell’allevamento di provenienza del cane Se sospetta irregolarità, l’organo cantonale competente esegue un controllo sull’allevamento da cui proviene il cane.
Art. 7 Formazione e perfezionamento 1 Il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria per i detentori la frequenza di corsi di socializzazione per cani. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni su tali corsi e sui requisiti che devono soddisfare le persone che li tengono.
Sezione 3: Cani utilizzati a scopi particolari e registrazione degli allevamenti
Art. 8 Cani utilizzati a scopi particolari 1 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la detenzione di cani utilizzati a scopi particolari, in particolare cani di servizio, da caccia, da conduzione e da protezione del bestiame nonché cani guida per non vedenti, cani da terapia e da soccorso. 2 Non è consentito addestrare i cani all’attacco, eccezion fatta per l’addestramento come cane per i servizi di difesa. Quest’ultimo è consentito soltanto per i cani impiegati o destinati a essere impiegati: a. nell’esercito; b. nel corpo delle guardie di confine; c. nella polizia; oppure d. nelle società di sicurezza in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio di attività nel settore della sicurezza.
Art. 9 Registrazione di allevamenti Il Consiglio federale può prescrivere che i cani di determinati tipi di razze possano essere allevati soltanto negli allevamenti registrati dal Cantone.
Sezione 4: Responsabilità e assicurazione
Art. 10 Responsabilità Il detentore di un cane risponde del danno causato dal proprio animale.
Art. 11 Assicurazione 1 Il detentore di un cane deve stipulare un’assicurazione che copra la responsabilità civile. 2 Il Consiglio federale definisce gli importi assicurativi minimi nonché i rischi che possono essere esclusi dalla copertura assicurativa.
Art. 12 Deroghe all’obbligo di assicurazione 1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono tenuti ad assicurarsi.
2 Qualora sussistano circostanze particolari, l’autorità cantonale competente può
esigere, in luogo dell’assicurazione di responsabilità civile, un’altra forma di copertura della responsabilità civile.
Sezione 5: Diritto cantonale
Art. 13 I Cantoni possono emanare disposizioni ulteriori per proteggere le persone e gli animali dai pericoli costituiti dai cani.
Sezione 6: Disposizioni penali
Art. 14 Allevamento, importazione e detenzione di cani pericolosi 1 Chiunque intenzionalmente seleziona i cani in modo da svilupparne l’aggressività o li addestra all’attacco in violazione delle prescrizioni di legge, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con la multa. É parimenti punito chiunque importi o detenga intenzionalmente tali cani. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 15 Altre infrazioni
1 Chiunque, intenzionalmente:
a. contravviene all’obbligo di tenere il cane al guinzaglio o ai divieti d’accesso di cui all’articolo 3; b. contravviene all’obbligo di notifica di cui all’articolo 4;
c. non stipula un’assicurazione che copra la responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane; d. contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa, sempre che non sia applicabile l’articolo 14. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 5000 franchi.
Art. 16 Azione penale L’azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni.
Sezione 7: Esecuzione
Art. 17 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione. Può autorizzare l’autorità federale competente a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica. 2 L’esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un’esecuzione a livello regionale.
Sezione 8: Referendum ed entrata in vigore
Art. 18 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.