FF 2009 3081
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Decreto federale Disegno che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20092, decreta:
Art. 1 1 Lo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 20083, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi è approvato. 2 Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell’adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.
Art. 2 La legge del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue: Art. 18 Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale: a. fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. trasforma parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o c. ripara o modifica armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
3 GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5 4 RS 0.360.268.1 5 RS 514.54
Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF
Art. 18a cpv. 1 1 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 18b (nuovo) Contrassegno di munizioni 1 I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni, affinché sia le stesse sia i proprietari siano sempre identificabili. 2 Ogni unità elementare d’imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno. Art. 19, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l’articolo 5 capoverso 1. Art. 21 Contabilità 1 I titolari di patenti di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, riparazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo. 2 I libri contabili nonché le copie dei permessi d’acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni. 3 I documenti vanno trasmessi all’autorità cantonale competente per la gestione del sistema d’informazione (art. 32a cpv. 2): a. una volta scaduto il termine di conservazione; b. dopo la cessazione dell’attività professionale; o c. dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi. 4 L’autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l’adempimento dei loro compiti legali. Art. 22c (nuovo) Controllo della bolletta di scorta da parte dell’Amministrazione federale delle dogane L’Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta corrispondono alle armi da fuoco, alle loro parti essenziali o alle munizioni destinate all’esportazione. Art. 31 cpv. 1 lett. d ed e (nuove) e 3
1 L’autorità competente procede al sequestro di:
d. armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati ai sensi dell’articolo 18a;
Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF
e. unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate ai sensi dell’articolo 18b.
3 L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:
a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o b. si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010. Art. 32a, rubrica e cpv. 2 (nuovo) Sistemi d’informazione 2 I Cantoni gestiscono un sistema d’informazione elettronico relativo all’ acquisizione di armi da fuoco. Art. 32b, rubrica, cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. a (concernono soltanto il testo francese) e cpv. 5 (nuovo) Contenuti dei sistemi d’informazione 5 Il sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti: a. generalità e numero di registro dell’acquirente e dell’alienante; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione. Art. 32c cpv. 3bis (nuovo) 3bis I dati del sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati, su richiesta, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l’adempimento dei loro compiti legali. Art. 33, rubrica, cpv. 1 lett. a, f ed fbis (nuova), nonché 3 lett. a e c (nuova) Delitti e crimini 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquisisce, detiene, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi e munizioni senza munirli di un contrassegno ai sensi dell’articolo 18a
Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF
fbis. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, offre, acquisisce, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all’articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero; 3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: a. offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; c. offre, acquisisce, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all’articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. Art. 40 cpv. 3 3 Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’articolo 2.