FF 2009 3857
Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
Termine di referendum: 1° ottobre 2009
Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
del 12 giugno 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082, decreta:
Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. 2 Essa si applica all’immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale. 3 Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo. 4 La presente legge non si applica all’immissione in commercio di prodotti usati se questi: a. sono ceduti quali pezzi d’antiquariato; oppure se b. prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.
Art. 2 Definizioni 1 È considerato prodotto ai sensi della presente legge una cosa mobile pronta per l’uso, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o immobile. 2 Un prodotto è considerato pronto per l’uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare.
3 È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. Sono equiparati all’immissione in commercio: a. l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale; b. l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio; c. la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi; d. l’offerta di un prodotto. 4 È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi:
a. si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto; b. rappresenta il produttore, se quest’ultimo non ha sede in Svizzera; c. ricondiziona il prodotto o esercita un’attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.
Sezione 2: Condizioni per l’immissione in commercio
Art. 3 Principi 1 I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. 2 I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. 3 Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:
a. la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; b. l’effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; c. il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; d. la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).
4 Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: a. l’etichettatura e la presentazione; b. l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’istallazione e la manutenzione; c. avvertenze e consigli di prudenza; d. istruzioni per l’uso e indicazioni relative allo smaltimento; e. tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. 5 Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. 6 Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:
a. al produttore; b. a titolo sussidiario all’importatore, al distributore o al prestatore di servizi.
Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 2 A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.
Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1 Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio. 2 Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 3 Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all’articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. 4 Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 6 Norme tecniche 1 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’articolo 4. 2 Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.
3 L’Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute. 4 Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.
Art. 7 Valutazione della conformità
1 Il Consiglio federale disciplina:
a. la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; b. l’uso di marchi di conformità. 2 Per i prodotti che presentano un rischio elevato può prescrivere che la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute debba essere certificata da un organo di valutazione.
Sezione 3: Obblighi consecutivi all’immissione in commercio
Art. 8 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori. 2 Il produttore o l’importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell’ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per: a. individuare i pericoli che possono derivare dall’utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto; b. poter prevenire eventuali pericoli; c. poter tracciare il prodotto. 3 Il produttore o l’importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature. 4 Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un’efficace collaborazione con il produttore o l’importatore e con gli organi di esecuzione competenti.
5 Il produttore o un altro responsabile dell’immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all’organo di esecuzione competente: a. tutte le informazioni che consentono un’identificazione precisa del prodotto; b. una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto; c. tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato; d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.
Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici
Art. 9 Sorveglianza del mercato e vigilanza sull’esecuzione Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza dei prodotti sul mercato e vigila sull’esecuzione.
Art. 10 Controlli e misure amministrative 1 Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. 2 Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l’organo di esecuzione dispone misure adeguate. 3 Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l’organo di esecuzione può in particolare: a. proibire l’ulteriore immissione in commercio di un prodotto; b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; c. vietare l’esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. 4 Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5 Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L’organo cantonale di esecuzione o l’organizzazione incaricata dell’esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. 6 Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
Art. 11 Obbligo di collaborazione e di informazione Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.
Art. 12 Obbligo del segreto Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
Art. 13 Protezione dei dati e assistenza amministrativa 1 Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati. 2 Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli. 3 L’assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 della legge del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 14 Emolumenti e finanziamento dell’esecuzione 1 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione. 2 Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l’esecuzione di misure.
4 RS 172.021 5 RS 235.1 6 RS 946.51; FF 2009 3843
Art. 15 Rimedi giuridici 1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 16 Delitti 1 Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 4 Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio si applicano le pene comminate in tali articoli.
Art. 17 Contravvenzioni
1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:
a. immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 4; b. viola l’obbligo di collaborazione e di informazione di cui all’articolo 11 o l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 8 capoverso 5; c. viola una disposizione d’esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
3 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto
penale amministrativo.
7 RS 946.51; FF 2009 3843 8 RS 313.0
Art. 18 Vantaggi pecuniari illeciti I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 16 e 17 possono essere confiscati giusta gli articoli 69–72 del Codice penale9.
Art. 19 Perseguimento penale Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 6. Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 La legge federale del 19 marzo 197610 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) è abrogata.
2 Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1 Legge federale del 18 giugno 199311 sulla responsabilità per danno
da prodotti Art. 3 cpv. 2 Abrogato
2 Legge federale del 19 dicembre 195812 sulla circolazione stradale
Art. 1 cpv. 3 3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore e velocipedi e di loro componenti si applica la legge federale del 12 giugno 200913 sulla sicurezza dei prodotti.
3 Legge federale dell’8 ottobre 199914 concernente i prodotti da costruzione
Art. 1 cpv. 2 2 Non si applica se altri atti legislativi federali disciplinano esaustivamente la messa in commercio o l’impiego di determinati prodotti da costruzione.
9 RS 311.0 10 RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197 11 RS 221.112.944 12 RS 741.01 13 RS …; FF 2009 3857 14 RS 933.0
Art. 21 Disposizioni transitorie 1 I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011. 2 Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve creare i presupposti per l’attuazione dell’articolo 8.
Art. 22 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 23 giugno 200915 Termine di referendum: 1° ottobre 2009
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