FF 2010 7115
Legge federale sulla metrologia (LMetr)
A Legge federale Disegno sulla metrologia (LMetr)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 125 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20102, decreta:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente legge disciplina: a. le unità di misura legali e il loro impiego; b. l’immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione; c. le indicazioni di quantità per i consumatori; d. l’ora ufficiale in Svizzera; e. i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia.
Sezione 2: Unità di misura legali
Art. 2 Principi 1 Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell’11a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione 3 della 14a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (trattato del 20 maggio 18753 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:
Grandezza fisica Denominazione dell’unità Simbolo
a. Lunghezza metro m b. Massa chilogrammo kg c. Tempo secondo s d. Intensità di corrente elettrica ampere A e. Temperatura termodinamica kelvin K f. Quantità di sostanza mole mol g. Intensità luminosa candela cd
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Segnatamente può:
a. attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base; b. stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l’impiego.
Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali 1 Le grandezze fisiche o chimiche devono essere espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti: a. commercio e transazioni commerciali; b. salute dell’uomo e dell’animale; c. protezione dell’ambiente; d. sicurezza pubblica; e. determinazione ufficiale di fatti. 2 Il Consiglio federale può autorizzare l’impiego di unità di misura diverse da quelle legali se tale impiego è conforme all’uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.
Sezione 3: Strumenti di misurazione
Art. 4 Definizioni 1 Per strumenti di misurazione si intendono i campioni materiali, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione. 2 Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.
Art. 5 Strumenti di misurazione soggetti alla presente legge Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono soddisfare i requisiti della presente legge.
Art. 6 Riferibilità 1 I risultati delle misurazioni devono poter essere ricondotti a un campione di riferimento appropriato, effettuando una serie ininterrotta di misurazioni comparative. 2 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.
Art. 7 Immissione sul mercato 1 Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni. 2 Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Tiene conto al riguardo del diritto internazionale.
Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali 1 Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un’altra procedura equivalente. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.
Art. 9 Controllo della stabilità di misurazione 1 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità delle caratteristiche metrologiche dello strumento ai requisiti. 2 Il Consiglio federale può stabilire che debbano essere controllati anche costruzione, stato, impiego o funzionalità dello strumento. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.
Art. 10 Obblighi per l’impiego di strumenti di misurazione Chi utilizza uno strumento di misurazione deve assicurarsi che: a. sia marcato secondo gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3; b. la stabilità di misurazione sia verificata nel rispetto dei termini previsti; c. sia adatto all’impiego previsto; d. sia utilizzato correttamente.
Art. 11 Obblighi di annunciare e di informare Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità. Art. 12 Controlli successivi Gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7–11 durante l’intero periodo d’impiego degli strumenti di misurazione.
Art. 13 Competenze degli organi esecutivi 1 È necessario assicurare gratuitamente agli organi esecutivi informazioni e assistenza, nonché il libero accesso agli strumenti di misurazione. 2 Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l’immissione sul mercato o l’impiego. 3 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.
Sezione 4: Indicazioni di quantità
Art. 14 1 Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali. 2 Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all’obbligo d’indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato. 3 Esso fissa contenuto e forma delle indicazioni di quantità.
4 Può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull’imballaggio.
Sezione 5: Definizione dell’ora
Art. 15 1 In Svizzera vige l’ora dell’Europa centrale. Essa corrisponde al tempo coordinato universale aumentato di un’ora. 2 Il Consiglio federale può introdurre l’ora legale per adeguare l’ora a quella vigente nei Paesi vicini. L’ora legale corrisponde all’ora dell’Europa centrale aumentata di un’ora.
Sezione 6: Esecuzione
Art. 16 Esecuzione da parte dei Cantoni 1 Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e delle indicazioni di quantità, nonché l’esecuzione dei controlli successivi. 2 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni.
3 Può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell’ambito dell’immissione sul mercato. 4 La Confederazione sorveglia l’esecuzione.
Art. 17 Normative cantonali 1 I Cantoni stabiliscono le competenze territoriali e materiali dei propri organi esecutivi. 2 Designano un’autorità di vigilanza.
3 Previa autorizzazione da parte dell’Istituto federale di metrologia, possono costituire regioni comuni di esecuzione o di vigilanza.
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione 1 Alla Confederazione compete l’ammissione degli strumenti di misurazione.
2 Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell’articolo 16 capoverso 1. 3 L’Istituto federale di metrologia può incaricare soggetti di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti, i diritti, gli obblighi e la vigilanza per tali soggetti.
Sezione 7: Emolumenti
Art. 19 1 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18. 2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
a. il loro ammontare; b. le modalità di riscossione; c. la responsabilità nel caso in cui più soggetti siano tenuti a versare gli emolumenti; d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti. 3 Rispetta al riguardo il principio dell’equivalenza e il principio della copertura dei costi.
4 Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti, purché sussista un interesse pubblico preponderante per la decisione o per la prestazione. 5 Può prevedere che i Cantoni e i soggetti di cui all’articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all’Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.
Sezione 8: Disposizioni penali
Art. 20 Strumenti di misurazione non conformi, violazione dell’obbligo d’informazione
1 È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge; b. nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione. 2 Se il reato è commesso per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.
Art. 21 Violazione delle prescrizioni sulle indicazioni di quantità
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. omette le indicazioni di quantità previste; b. immette sul mercato beni preimballati che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo. 2 Se il reato è commesso per negligenza, la pena è della multa fino a 10 000 franchi.
Art. 22 Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 23 Infrazioni commesse nelle imprese Alle infrazioni commesse nelle imprese sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.
Art. 24 Competenze 1 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
2 L’Istituto federale di metrologia può denunciare infrazioni alle istanze cantonali
competenti.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 25 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti leggi federali sono abrogate: 1. legge federale del 9 giugno 19776 sulla metrologia; 2. legge federale del 21 marzo 19807 sull’ora.
Art. 26 Modifica del diritto vigente La legge federale del 19 dicembre 19868 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1 primo periodo e 3 1 Concerne soltanto il testo francese.
3 Abrogato
Art. 16a Indicazione del prezzo unitario per merci e servizi misurabili 1 Per merci e servizi misurabili offerti in vendita ai consumatori devono essere indicati la quantità e il prezzo, nonché il prezzo unitario per permettere di fare confronti. 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni, la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario.
Art. 19 cpv. 2 lett. a Concerne soltanto il testo francese.
Art. 24 cpv. 1 lett. a ed e
1 Chiunque, intenzionalmente:
a viola l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); e. contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi e del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
6 RU 1977 2394, 1993 3149, 2006 3459 2197, 2010 5003 7 RU 1981 84 8 RS 241
Art. 27 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.