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Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)

BBl 2010 157 · Foglio federale

Del 16 feb 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2010-157/it/legge-federale-sugli-organi-di-sicurezza-delle-imprese-di-trasporto-pubblico-lfsi

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (AS 2011 3961)

Oggetto parlamentare: Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr (09.473)

FF 2010 811

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)

Legge federale Progetto sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 3 novembre 20092; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20103, decreta:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. 2 Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge:

a. le imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell’articolo 5 o di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie; b. le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di navigazione titolari di una concessione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 2 Organi di sicurezza 1 Per quanto è necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l’infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza. 2 Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti. 3 La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per i compiti aggiuntivi (art. 3 cpv. 2), i poteri aggiuntivi (art. 4 cpv. 2), l’obbligo di prestare giuramento (cpv. 5) e l’obbligo di portare l’uniforme (cpv. 6).

4 Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo. 5 Il personale della polizia dei trasporti entra in servizio prestando giuramento.

6 In linea di massima la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme.

7 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza. Minoranza (Lachenmeier, Hodgers, Teuscher) 7 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza; le armi da fuoco sono escluse.

Art. 3 Compiti degli organi di sicurezza

1 Gli organi di sicurezza:

a. provvedono al rispetto delle prescrizioni sui trasporti e sull’uso degli impianti; e b. assistono i servizi competenti nel perseguimento delle infrazioni alle disposizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell’infrastruttura o dei veicoli o sull’esercizio regolare. 2 Nella misura in cui il suo piano di servizio lo permette, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne chiedono l’assistenza per il perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali.

Art. 4 Poteri degli organi di sicurezza

1 Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono:

a. interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione; b. fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni; c. esigere una garanzia a chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni. 2 Con l’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un’organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L’autorizzazione è concessa se l’organizzazione privata garantisce il rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempimento dei compiti affidati all’organizzazione privata.

Art. 6 Trattamento dei dati

1 Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare:

a. dati per accertare l’identità di una persona; b. dati relativi alle infrazioni di una persona contro le prescrizioni per la protezione di viaggiatori, impiegati, merci trasportate, infrastruttura e veicoli e contro le prescrizioni volte a garantire un esercizio regolare dell’impresa di trasporto. 2 Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un’organizzazione privata in virtù dell’articolo 5 capoverso 2, i sistemi di trattamento dei dati relativi al servizio di sicurezza devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19957 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis e 27.

Art. 7 Collaborazione con le autorità di polizia 1 Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è favorevole all’interessato e quest’ultimo vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di ritenerne acquisito il consenso. 2 Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell’interessato. 3 Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata.

6 RS 364 7 RS 235.1

4 Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie. 5 Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione.

Art. 8 Vigilanza L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità di vigilanza sugli organi di sicurezza.

Art. 9 Disobbedienza 1 Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi. 2 Il perseguimento e il giudizio di queste infrazioni spettano ai Cantoni.

Art. 10 Perseguimento d’ufficio I reati punibili secondo il Codice penale8 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro il personale in servizio incaricato di garantire la sicurezza.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 18 febbraio 18789 sulla polizia delle strade ferrate è abrogata.

Art. 12 Diritto vigente: modifica Il Codice penale10 è modificato come segue: Art. 285 n. 1 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200912 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200813 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del … 14

8 RS 311.0 9 RU 3 422 e CS 7 27; RU 1958 347, 1986 1974 10 RS 311.0 11 RS 742.101 12 RS …; FF 2009 1733 13 RS …; FF 2009 227 14 RS …; FF 2010 811

sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti. Art. 286 Impedimento di Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un atti dell’autorità funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195715 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200916 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200817 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del …18 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

15 RS 742.101 16 RS …; FF 2009 1733 17 RS …; FF 2009 227 18 RS …; FF 2010 811