FF 2010 2515
Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri
Legge federale Disegno sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 20101; decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 24 lett. f bis (nuova) Non sottostanno all’imposta sul reddito: f bis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 3000 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
2 Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 4 lett. hbis (nuova)
4 Sono esenti dall’imposta soltanto:
hbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare annuo determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i
Esenzione fiscale del soldo dei pompieri. LF
lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
Art. 72k (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del … 1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del …, i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell’articolo 7 capoverso 4 lettera hbis. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 7 capoverso 4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.