FF 2010 4117
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti»
Decreto federale Disegno concernente l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti»
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» depositata il 26 giugno 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20103, decreta:
Art. 1 1 Nell’anno civile successivo all’accettazione dell’articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno. 2 Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all’entrata in vigore della modifica della legislazione federale.
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
4 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).