FF 2011 257
Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Sulla base del messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010)
Decreto federale concernente l’acquisto di materiale d’armamento 2010 (Sulla base del messaggio aggiuntivo al programma d’armamento 2010)
del 2 dicembre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20102; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 30 giugno 20103, decreta:
Art. 1 1 È approvato l’acquisto di materiale d’armamento secondo il messaggio aggiuntivo al programma d’armamento 2010. 2 Per l’acquisto del materiale d’armamento è stanziato un credito d’impegno di 122 milioni di franchi.
Art. 2 1 Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.
2 L’acquistodel materiale d’armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d’armamento» (Difesa).
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina l’acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2010 Consiglio nazionale, 2 dicembre 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz