FF 2011 2091
Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio)
Legge federale Progetto sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d’identità, LDI) (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta:
I La legge federale del 22 giugno 20013 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2ter, secondo periodo 2ter … Garantisce la possibilità di richiedere una carta d’identità senza chip.
Art. 4a Domande di carte d’identità presso il Comune di domicilio 1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio ad accettare domande di rilascio di carte d’identità senza chip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 è l’autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande. 2 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di accettare anche domande di altri tipi di carta d’identità.
Documenti d’identità dei cittadini svizzeri. LF
Art. 5 cpv. 2 lett. b e d (nuova) 2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne: b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per quanto riguarda le domande di carte d’identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio; d. le modalità di accettazione, trattamento e inoltro delle domande di carte d’identità presentate ai Comuni di domicilio.
Art. 6 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1 I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d’identità, compresa l’identità del richiedente, e le inoltrano all’autorità cantonale di rilascio. 1bis L’autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l’identità del richiedente.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° marzo 2012, a condizione che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.