FF 2011 2207
Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
G Legge federale Disegno che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta:
Art. 1 Oggetto La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.
Art. 2 Progetti beneficiari
1 La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:
a. sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione; b. migliorare la qualità delle prestazioni attuali; c. istituire strutture competitive che permettano di accrescere l’efficienza; d. migliorare la formazione e il perfezionamento. 2 Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti.
Art. 3 Condizioni
1 I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se:
a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico; b. contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e c. creano o assicurano possibilità d’impiego attrattive.
Promozione dell’innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo. LF
2 I progetti che possono essere sostenuti devono inoltre:
a. avere un’importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o b. avere un’importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione. 3 I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.
Art. 4 Oneri I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall’assegnazione dell’aiuto finanziario.
Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari 1 La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario che copre fino al 50 per cento dei costi computabili. L’aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari. 2 Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo ammonta al massimo alla metà dei costi globali.
Art. 6 Procedura 1 Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Quest’ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l’esame delle domande può anche rivolgersi a esperti. 2 La SECO decide in merito all’assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.
Art. 7 Informazione e valutazione 1 La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare. 2 Essa garantisce la valutazione dei progetti beneficiari.
Art. 8 Finanziamento e rapporto 1 L’Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto federale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d’impegno. 2 Il Consiglio federale fa rapporto sull’utilizzo dei mezzi finanziari accordati.
Art. 9 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
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Art. 10 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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