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Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)

BBl 2011 390 · Foglio federale

Del 29 mar 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2011-390/it/legge-federale-concernente-l-utilizzazione-dell-imposta-sugli-oli-minerali-a-destinazione-vincolata-lumin

Consultato il 7 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (AS 2011 3467)

Oggetto parlamentare: Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali. Modifica (10.083)

FF 2011 2513

Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)

Termine di referendum: 7 luglio 2011

Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)

Modifica del 18 marzo 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 20101, decreta:

I La legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:

Titolo Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin)

Titolo prima dell’art. 1 Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina l’utilizzazione del prodotto netto: a. dell’imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti (imposta sugli oli minerali) nei settori del traffico stradale e del traffico aereo; b. della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali nel settore del traffico stradale.

Art. 2 Rapporto Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all’utilizzazione del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale e al traffico aereo.

Titolo prima dell’art. 3 Titolo 2: Traffico stradale Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 3, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese.

Art. 4 cpv. 1 e 5 1 Nell’ambito del preventivo, l’Assemblea federale ripartisce tra i singoli settori di compiti il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale. 5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale.

Art. 5 Abrogato

Art. 6 Concessione dei contributi 1 I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

2 Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio.

Titolo prima dell’art. 7 Capitolo 2: Finanziamento delle strade nazionali

Titolo prima dell’art. 12 Capitolo 3: Contributi alle spese delle strade principali

Titolo prima dell’art. 17a Capitolo 4: Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città e negli agglomerati

Titolo prima dell’art. 37a

Titolo 3: Traffico aereo Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 37a Ripartizione dei mezzi 1 Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all’esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all’articolo 86 capoverso 3bis della Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione: a. un quarto per contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo; b. un quarto per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; c. la metà per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo. 2 Il Consiglio federale definisce:

a. il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; b. le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. 3 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all’interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate.

Art. 37b Concessione dei contributi 1 Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi.

2 I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

3 Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura.

Art. 37c Importo dei contributi 1 Il Consiglio federale definisce per ogni categoria di provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–d la quota massima assunta dalla Confederazione dei costi di un provvedimento che beneficia di un sostegno. Detta quota corrisponde al massimo all’80 per cento. 2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo dei contributi, segnatamente definisce i costi computabili e i criteri in base ai quali l’UFAC determina l’importo nel singolo caso.

Capitolo 2: Contributi

Art. 37d Protezione dell’ambiente Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull’ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti: a. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore causato dal traffico aereo; b. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive dell’infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili; c. provvedimenti di adattamento degli aeromobili al fine di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive; d. lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull’ambiente; e. osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull’ambiente; f. sviluppo di procedure di volo rispettose dell’ambiente, nonché formazione e perfezionamento ai fini della loro applicazione; g. provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi.

Art. 37e Prevenzione di atti illeciti Al fine di prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti: a. controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli a mano, dei bagagli registrati e degli aeromobili; b. provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture e gli aeromobili da influssi fisici o elettronici; c. formazione del personale di sicurezza negli aerodromi; d. ricerca, sviluppo e garanzia della qualità.

Art. 37f Sicurezza tecnica Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; b. programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; c. provvedimenti di costruzione; d. lo sviluppo di sistemi tecnici; e. la formazione e il perfezionamento.

Titolo prima dell’art. 38 Titolo 4: Disposizioni finali

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 marzo 20113 Termine di referendum: 7 luglio 2011

3 FF 2011 2513