FF 2011 4317
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» depositata il 18 dicembre 20072; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20083, decreta:
Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 18 dicembre 2007 «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 75b4 (nuovo) Abitazioni secondarie 1 La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento. 2 La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.
4 L’iniziativa chiedeva l’introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 75a. Siccome nel frattempo l’articolo 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, alla disposizione proposta nell’iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.
Iniziativa popolare federale «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!». DF
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 85 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell’art. 75b6 (Abitazioni secondarie) 1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario. 2I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione sono nulli.
Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
5 La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione. 6 L’iniziativa chiedeva l’introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 75a. Siccome nel frattempo l’articolo 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, alla disposizione proposta nell’iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.