FF 2012 7405
7 – Decreto federale sui crediti per gli istituti di ricerca di importanza nazionale per gli anni 2013–2016
7 Decreto federale sui crediti per gli istituti di ricerca di importanza nazionale per gli anni 2013–2016
dell’11 settembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta:
Art. 1 1 Per gli anni 2013–2016 è stanziato un limite di spesa di 296,4 milioni di franchi per sostenere gli istituti di ricerca di importanza nazionale secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LPRI. 2 L’1 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 14 giugno 2012 Consiglio nazionale, 11 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz