FF 2012 493
Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua
Legge federale Disegno sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1; 1
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta:
Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti. 2 I contributi sono concessi unicamente se:
a. l’associazione mantello è attiva a livello nazionale; b. l’associazione mantello non ha scopo di lucro; c. l’associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all’articolo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e d. le organizzazioni affiliate all’associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro. 3 Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2, un’associazione mantello può essere sovvenzionata in virtù della presente legge unicamente se per lo svolgimento dei medesimi compiti non è sovvenzionata in virtù di un’altra legge federale, segnatamente della legge dell’11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.
Art. 2 Compiti sovvenzionati I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per svolgere i seguenti compiti: a. informazione sulle offerte di formazione continua e relativo coordinamento; b. garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.
Sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. LF
Art. 3 Calcolo dei contributi
1 I contributi si calcolano in base:
a. al grado di interesse della Confederazione per le attività dell’associazione mantello; b. al numero di organizzazioni affiliate all’associazione mantello; c. all’onere di coordinamento dell’associazione mantello; d. alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell’associazione mantello e ai contributi di terzi.
2 I contributi ammontano:
a. al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e b. al massimo alla differenza tra le spese necessarie, da un lato, e la somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi, dall’altro. 3 Se i contributi calcolati in base alla domanda presentata superano i fondi disponibili, tali contributi sono ridotti in maniera proporzionale.
Art. 4 Finanziamento Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale accorda i limiti di spesa previsti dalla presente legge.
Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.
Art. 6 Esecuzione 1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell’esecuzione della presente legge. 2 Coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.
3 Emana direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e
sulle modalità di pagamento.
Art. 7 Entrata in vigore 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale. Essa entra in vigore il … 2012 (un giorno dopo la sua adozione) ed è valida fino al 31 dicembre 2012.
4 RS 616.1