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Codice penale svizzero. Codice penale militare (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale)

BBl 2012 1720 · Foglio federale

Del 11 dic 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2012-1720/it/codice-penale-svizzero-codice-penale-militare-prolungamento-dei-termini-di-prescrizione-dell-azione-penale

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Codice penale svizzero Codice penale militare (AS 2013 4417)

Oggetto parlamentare: CP e CPM. Prolungamento dei termini di prescrizione dell‘azione penale (12.082)

FF 2012 8143

Codice penale svizzero. Codice penale militare (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale)

Codice penale svizzero Disegno Codice penale militare (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20121, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1 Codice penale2

Art. 97 cpv. 1

1 L’azione penale si prescrive:

a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni; d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.

2 Codice penale militare del 13 giugno 19273

Art. 55 cpv. 1

1 L’azione penale si prescrive:

a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;