FF 2012 8143
Codice penale svizzero. Codice penale militare (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale)
Codice penale svizzero Disegno Codice penale militare (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20121, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Codice penale2
Art. 97 cpv. 1
1 L’azione penale si prescrive:
a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni; d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.
2 Codice penale militare del 13 giugno 19273
Art. 55 cpv. 1
1 L’azione penale si prescrive:
a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;