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Decreto federale che approva l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli

BBl 2012 241 · Foglio federale

Del 21 feb 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2012-241/it/decreto-federale-che-approva-l-impiego-dell-esercito-in-servizio-d-appoggio-all-estero-per-la-protezione-dell-ambasciata-di-svizzera-a-tripoli

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Impiego di militari per la protezione della rappresentanza svizzera a Tripoli (12.013)

FF 2012 965

Decreto federale che approva l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli

Decreto federale Disegno che approva l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio all’estero per la protezione dell’Ambasciata di Svizzera a Tripoli

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta:

Art. 1 1 L’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio all’estero per la protezione dell’Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato. 2 La durata dell’impiego è limitata a sei mesi. Se la situazione in loco lo richiede, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la durata dell’impiego di sei mesi al massimo.

Art. 2 Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può interrompere o porre fine all’impiego. In tali casi informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l’articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.