FF 2012 965
Decreto federale che approva l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli
Decreto federale Disegno che approva l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio all’estero per la protezione dell’Ambasciata di Svizzera a Tripoli
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta:
Art. 1 1 L’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio all’estero per la protezione dell’Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato. 2 La durata dell’impiego è limitata a sei mesi. Se la situazione in loco lo richiede, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la durata dell’impiego di sei mesi al massimo.
Art. 2 Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può interrompere o porre fine all’impiego. In tali casi informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l’articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.