FF 2012 3067
Legge federale sul materiale bellico (LMB)
Termine di referendum: 5 luglio 2012
Legge federale sul materiale bellico (LMB)
Modifica del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20111, decreta:
I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 È vietato:
a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;
b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a. 2 È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
Art. 8a Munizioni a grappolo
1 È vietato:
a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo; b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile. 3 È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
Art. 8b Divieto del finanziamento diretto 1 È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato. 2 Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s’intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell’anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l’acquisto di materiale bellico vietato.
Art. 8c Divieto del finanziamento indiretto 1 È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.
2 Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s’intende:
a. la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato; b. l’acquisto di obbligazioni o altri prodotti d’investimento emessi da siffatte società.
Art. 33 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1…
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 34 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2, 3 e 5 1…
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o
una pena pecuniaria. 5 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3 è applicabile.
Art. 35 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1…
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o
una pena pecuniaria.
Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8a capoverso 3: a. sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo; b. induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o c. favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
3 RS 311.0
Art. 35b Inosservanza del divieto di finanziamento 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità di un’infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.
Art. 36 cpv. 1, comminatoria penale, e 4 1…
è punito con la multa fino a 100 000 franchi. 4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.
II
Modifica del diritto vigente Il Codice di procedura penale4 è modificato come segue:
Art. 269 cpv. 2 lett. d 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: d. legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34–35b;
Art. 286 cpv. 2 lett. d 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: d. legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34–35b;
4 RS 312.0 5 RS 514.51 6 RS 514.51
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 27 marzo 20127 Termine di referendum: 5 luglio 2012
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