FF 2012 5231
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure: rimborso delle spese per cure ospedaliere)
Termine di referendum: 4 ottobre 2012
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure: rimborso delle spese per provvedimenti ospedalieri)
Modifica del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 maggio 20111, decreta:
I La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Capo terzo lettera C cifra II
Art. 14bis Rimborso delle spese per provvedimenti ospedalieri Le spese per provvedimenti ospedalieri ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, effettuati in un ospedale autorizzato secondo l’articolo 39 della legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie, sono assunte per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale.