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Legge federale sulle tasse di bollo (Progetto)

BBl 2013 163 · Foglio federale

Del 12 feb 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2013-163/it/legge-federale-sulle-tasse-di-bollo-progetto

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (09.503)

FF 2013 983

Legge federale sulle tasse di bollo (Progetto)

Legge federale Progetto sulle tasse di bollo

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 gennaio 20132, decreta:

Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Pardini, Schelbert) Non entrata in materia

I La legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a Abrogato

Capo primo (art. 5–12) Abrogato

Art. 28 cpv. 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).

Art. 29 frase introduttiva Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. …

Tasse di bollo. LF

Art. 30 cpv. 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).

Art. 34 cpv. 2 Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all’Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dai documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

Art. 36 Abrogato

Minoranza (Leutenegger Oberholzer, de Buman, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Meier- Schatz, Pardini, Schelbert) Art. 53a (nuovo) Il Consiglio federale provvede entro i prossimi cinque anni alla compensazione delle minori entrate, che risultano dalla presente modifica legislativa.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.