FF 2013 983
Legge federale sulle tasse di bollo (Progetto)
Legge federale Progetto sulle tasse di bollo
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 gennaio 20132, decreta:
Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Pardini, Schelbert) Non entrata in materia
I La legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. a Abrogato
Capo primo (art. 5–12) Abrogato
Art. 28 cpv. 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).
Art. 29 frase introduttiva Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. …
Tasse di bollo. LF
Art. 30 cpv. 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).
Art. 34 cpv. 2 Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all’Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dai documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.
Art. 36 Abrogato
Minoranza (Leutenegger Oberholzer, de Buman, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Meier- Schatz, Pardini, Schelbert) Art. 53a (nuovo) Il Consiglio federale provvede entro i prossimi cinque anni alla compensazione delle minori entrate, che risultano dalla presente modifica legislativa.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.