Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)

BBl 2013 897 · Foglio federale

Del 2 lug 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2013-897/it/decreto-federale-concernente-il-finanziamento-e-l-ampliamento-dell-infrastruttura-ferroviaria-controprogetto-diretto-all-iniziativa-popolare-per-i-trasporti-pubblici

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (AS 2015 645)

Oggetto parlamentare: Iniziativa popolare "Per i trasporti pubblici" e finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria FAIF (12.016)

FF 2013 4003

Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)

Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)

del 20 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 81a Trasporti pubblici 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia. 2 I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

Art. 85 cpv. 2 2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

Art. 87a Infrastruttura ferroviaria 1 La Confederazione assume l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. 2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all’articolo 85; b. il prodotto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 130 capoverso 3bis;

Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

c. il 2 per cento delle entrate provenienti dall’imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche; d. 2300 milioni di franchi all’anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo. 3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli. 4 La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

Art. 130 cpv. 3bis 3bis Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 3, nonché n. 14 cpv. 4 e 5 3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 2 Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l’articolo 87a capoverso 2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all’anno. La legge disciplina l’indicizzazione di questo importo. 3 Ilfinanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2.

14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) 4 Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030. 5 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87a.

3 RS 641.20

Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

II 1 Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata l’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2013 Consiglio nazionale, 20 giugno 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF