FF 2014 3095
Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)
Codice civile svizzero Disegno (Atti dello stato civile e registro fondiario)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20141, decreta:
I
1 Il Titolo primo del Codice civile2 è modificato come segue:
Art. 39 A. Registri 1 Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro I. In genere dello stato civile).
2 Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:
1. i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registrazione di un’unione domestica, morte; 2. lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione domestica registrata; 3. i nomi; 4. i diritti di attinenza cantonali e comunali; 5. la cittadinanza nazionale.
Art. 43a cpv. 4 n. 5–7 4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona: 5. le autorità competenti per la gestione dei registri cantonali e comunali degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri; 6. il servizio federale competente per la gestione del registro centrale degli assicurati di cui all’articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
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7. i servizi federali competenti per la gestione del registro degli Svizzeri all’estero di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 20005 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 45a Ia. Sistema 1 La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’inforcentrale d’informazione mazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile. sulle persone 2 La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.
3 I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per
l’uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile. 4 La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema. Fornisce loro il sostegno tecnico per l’uso del sistema.
5 Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:
i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo del sistema; 2. l’ammontare dell’emolumento versato dai Cantoni per l’uso del sistema; 3. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri servizi aventi accesso al sistema; 4. la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni; 5. le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati; 6. l’archiviazione dei dati. 6 Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.
Il Titolo ventesimoquinto del Codice civile6 è modificato come segue:
Art. 949b 4a. Identificatore 1 Per identificare le persone, gli uffici del registro fondiario utilizzano per le persone fisiche nel sistematicamente il numero d’assicurato AVS. registro fondiario 2 Gli uffici del registro fondiario comunicano il numero d’assicurato ad altri servizi e istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per ’adempiere i compiti legali in relazione al registro fondiario.
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Art. 949c 4b. Ricerca di Il Consiglio federale disciplina l’attività di ricerca che le autorità fondi su scala nazionale abilitate conducono a livello nazionale sui fondi su cui a una persona identificata spettano diritti in base al numero d’assicurato AVS.
Art. 949d 4c. Ricorso a 1 I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici privati per l’uso del registro possono ricorrere a organizzazioni private addette alla realizzazione di fondiario informatizzato compiti per: 1. garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo; 2. garantire l’accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse; 3. svolgere le pratiche con l’ufficio del registro fondiario per via elettronica. 2 L’Ufficio federale di giustizia può concludere con le organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti un contratto su queste prestazioni. 3 Le organizzazioni private addette alla realizzazione di compiti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all’alta vigilanza della Confederazione.
II La legge federale del 24 marzo 20007 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2, primo periodo 2 Per quanto concerne i coniugi e i partner registrati possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. …
Art. 4 cpv. 1, 2 lett. a e 3 lett. c e d 1 Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero (rappresentanze) e la Direzione consolare gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all’estero con i dati delle persone iscritte presso la rappresentanza, dei loro coniugi, dei loro partner registrati e dei loro figli. 2 Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:
7 RS 235.2
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a. gli Svizzeri all’estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero, eventualmente i loro coniugi, i loro partner registrati e i loro figli nel quadro della protezione consolare; 3 Le collezioni di dati possono contenere:
c. i dati personali degni di particolare protezione relativi al patrimonio e al reddito, nonché alla salute delle persone che hanno presentato una domanda di aiuto sociale, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti legali; d. informazioni relative al patrimonio e al reddito delle persone che hanno presentato una domanda di prestito d’emergenza, nonché ai motivi del caso d’emergenza; in via eccezionale, possono essere trattati dati relativi alla salute, sempreché siano assolutamente necessari per il trattamento del caso d’emergenza.
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.