FF 2014 3161
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)
Legge federale Progetto sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 30 aprile 20142, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 32e cpv. 1bis, cpv. 2, cpv. 2bis, cpv. 3 lett. b, frase introduttiva, e cpv. 4 lett. b–d 1bis Per le discariche nelle quali sono depositati esclusivamente rifiuti non inquinati può essere prescritta una tassa soltanto se è necessaria per promuovere il riutilizzo di tali rifiuti. 2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota massima corrisponde: a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: 1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, 2. in altre discariche: 25 fr./t; b. per i rifiuti depositati definitivamente all’estero: 1. in discariche sotterranee: 30 fr./t, 2. in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera. 2bis Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo. 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti: b. l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:
Legge sulla protezione dell’ambiente
4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: b. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: 1. al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, 2. al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; c. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: 1. forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, 2. al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; d. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.
Art. 65a Disposizione transitoria concernente la modifica del … In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32e capoverso 4 lettera b numero 2 sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
4 RS 616.1