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Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)

BBl 2015 1700 · Foglio federale

Del 6 ott 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2015-1700/it/codice-delle-obbligazioni-diritto-delle-ditte-commerciali

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Codice delle obbligazioni (AS 2016 1507)

Oggetto parlamentare: CO. Diritto delle ditte commerciali. Modifica (14.090)

FF 2015 5871

Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)

Termine di referendum: 14 gennaio 2016

Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta:

I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 607 Abrogato

Art. 945 cpv. 2 2 Se la ditta contiene altri cognomi, il cognome del titolare deve essere messo in evidenza.

Art. 947 e 948 Abrogati

Art. 950 III. Ditte sociali 1 Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere 1. Formazione liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali della ditta sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev’essere indicata la forma giuridica. 2 Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.

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Art. 951 2. Diritto La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve esclusivo di usare la ditta distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di iscritta società commerciali o società cooperative.

Art. 953 Abrogato

II Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015

Art. 1 A. Regola 1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile3 si applicano alla generale presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. 2 Dall’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.

Art. 2 B. Adeguamento Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per delle ditte iscritte azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è conforme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.

Art. 3 C. Diritto Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in esclusivo di usare la ditta accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di comiscritta mercio prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.

3 RS 210

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III

La legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

Art. 101 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).

IV 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20155 Termine di referendum: 14 gennaio 2016

4 RS 951.31 5 FF 2015 5871

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