FF 2015 5871
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)
Termine di referendum: 14 gennaio 2016
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)
Modifica del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 607 Abrogato
Art. 945 cpv. 2 2 Se la ditta contiene altri cognomi, il cognome del titolare deve essere messo in evidenza.
Art. 947 e 948 Abrogati
Art. 950 III. Ditte sociali 1 Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere 1. Formazione liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali della ditta sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev’essere indicata la forma giuridica. 2 Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.
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Art. 951 2. Diritto La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve esclusivo di usare la ditta distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di iscritta società commerciali o società cooperative.
Art. 953 Abrogato
II Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
Art. 1 A. Regola 1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile3 si applicano alla generale presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. 2 Dall’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.
Art. 2 B. Adeguamento Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per delle ditte iscritte azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è conforme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.
Art. 3 C. Diritto Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in esclusivo di usare la ditta accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di comiscritta mercio prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.
3 RS 210
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III
La legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
Art. 101 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).
IV 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 6 ottobre 20155 Termine di referendum: 14 gennaio 2016
4 RS 951.31 5 FF 2015 5871
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