FF 2016 7171
9 – Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017–2020
9 Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017–2020
del 15 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:
Art. 1 1 Per gli anni 2017–2020 è approvato un limite di spesa di 422,0 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca di importanza nazionale di cui all’articolo 15 LPRI. 2 Al massimo 40 milioni del limite di spesa possono essere utilizzati per l’iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata» (infrastruttura di ricerca) secondo l’articolo 41 capoverso 5 LPRI. 3 Al massimo 186 milioni di franchi del limite di spesa possono essere utilizzati per
sostenere centri di competenza per la tecnologia secondo l’articolo 15 capoverso 3 lettera c LPRI.
Crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017–2020. DF FF 2016
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 15 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 13 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol