FF 2016 7217
Decreto federale concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita
Decreto federale Disegno concernente l’impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 8 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20042 sull’aiuto monetario; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20163, decreta:
Art. 1 1 È stanziato un credito d’impegno di 800 milioni di franchi destinato all’impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita. Esso comprende una riserva di 113 milioni per oscillazioni valutarie. 2 A carico del credito d’impegno possono essere contratti impegni fino al 31 dicembre 2024.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.