FF 2016 1931
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Croazia dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
Decreto federale Disegno che approva e attua il Protocollo relativo all’estensione alla Croazia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Confederazione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20162, decreta:
Art. 1 1 Il Protocollo del … all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Le leggi federali seguenti sono modificate conformemente alla versione qui allegata: 1. legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; 2. legge federale del 19 dicembre 19594 sull’assicurazione per l’invalidità; 3. legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; 4. legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
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5. legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio; 6. legge federale del 18 marzo 19948 sull’assicurazione malattie; 7. legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni; 8. legge del 25 settembre 195210 sulle indennità di perdita di guadagno; 9. legge federale del 20 giugno 195211 sugli assegni familiari nell’agricoltura; 10. legge del 25 giugno 198212 sull’assicurazione contro la disoccupazione; 11. legge del 23 giugno 200013 sugli avvocati;
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali di cui all’allegato.
7 RS 831.42 8 RS 832.10 9 RS 832.20 10 RS 834.1 11 RS 836.1 12 RS 837.0 13 RS 935.61
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Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1 Legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 153a 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200416; b. regolamento (CE) n. 987/200917; c. regolamento (CEE) n. 1408/7118; d. regolamento (CEE) n. 574/7219. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi
14 RS 831.10 15 RS 0.142.112.681 16 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 17 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 18 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 19 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto.
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o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196020 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. 4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Le persone che vivono in Croazia e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del …21 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 alla Croazia, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento. 2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia, continueranno a essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del … relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, fintantoché adempiono le condizioni in materia di reddito.
2 Legge federale del 19 giugno 195922 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 80a 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz-
20 RS 0.632.31 21 … 22 RS 831.20
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zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200424; b. regolamento (CE) n. 987/200925; c. regolamento (CEE) n. 1408/7126; d. regolamento (CEE) n. 574/7227. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196028 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.
23 RS 0.142.112.681 24 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 25 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 26 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 27 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 28 RS 0.632.31
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4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità
europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
3. Legge federale del 6 ottobre 200629 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 32 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200431; b. regolamento (CE) n. 987/200932; c. regolamento (CEE) n. 1408/7133; d. regolamento (CEE) n. 574/7234. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge,
29 RS 831.30 30 RS 0.142.112.681 31 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 32 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 33 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 34 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto.
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si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196035 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. 4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
4. Legge federale del 25 giugno 198236 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 89a 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199937 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200438; b. regolamento (CE) n. 987/200939;
35 RS 0.632.31 36 RS 831.40 37 RS 0.142.112.681 38 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 39 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11).
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c. regolamento (CEE) n. 1408/7140; d. regolamento (CEE) n. 574/7241. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196042 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. 4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
5. Legge del 17 dicembre 199343 sul libero passaggio
Art. 25b 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione
40 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 41 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 42 RS 0.632.31 43 RS 831.42
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della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199944 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200445; b. regolamento (CE) n. 987/200946; c. regolamento (CEE) n. 1408/7147; d. regolamento (CEE) n. 574/7248. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196049 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.
44 RS 0.142.112.681 45 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 46 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 47 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 48 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 49 RS 0.632.31
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4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
6. Legge federale del 18 marzo 199450 sull’assicurazione malattie
Art. 95a 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199951 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200452; b. regolamento (CE) n. 987/200953; c. regolamento (CEE) n. 1408/7154; d. regolamento (CEE) n. 574/7255. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera
50 RS 832.10 51 RS 0.142.112.681 52 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 53 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 54 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 55 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto.
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. AF FF 2016
dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196056 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. 4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
7. Legge federale del 20 marzo 198157 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 115a 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199958 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200459; b. regolamento (CE) n. 987/200960;
56 RS 0.632.31 57 RS 832.20 58 RS 0.142.112.681 59 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 60 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11).
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. AF FF 2016
c. regolamento (CEE) n. 1408/7161; d. regolamento (CEE) n. 574/7262. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196063 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. 4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
8. Legge del 25 settembre 295264 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 28a 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione
61 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 62 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 63 RS 0.632.31 64 RS 834.1
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della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199965 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200466; b. regolamento (CE) n. 987/200967; c. regolamento (CEE) n. 1408/7168; d. regolamento (CEE) n. 574/7269. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196070 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.
65 RS 0.142.112.681 66 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 67 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 68 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 69 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 70 RS 0.632.31
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4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
9. Legge federale del 20 giugno 195271 sugli assegno familiari nell’agricoltura
Art. 23a 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199972 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n 883/200473; b. regolamento (CE) n. 987/200974; c. regolamento (CEE) n. 1408/7175; d. regolamento (CEE) n. 574/7276. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera
71 RS 836.1 72 RS 0.142.112.681 73 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 74 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 75 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 76 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto.
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. AF FF 2016
dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196077 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. 4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
10. Legge del 25 giugno 198278 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 83 cpv. 1 lett. nbis
1 L’Ufficio di compensazione:
nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’articolo 11 dell’allegato I all’Accordo del 21 giugno 199979 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
Art. 121 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II, sezione A, dell’Accordo del 21 giugno 199980 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
77 RS 0.632.31 78 RS 837.0 79 RS 0.142.112.681 80 RS 0.142.112.681
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a. regolamento (CE) n 883/200481; b. regolamento (CE) n. 987/200982; c. regolamento (CEE) n. 1408/7183; d. regolamento (CEE) n. 574/7284. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 196085 istitutiva dell’Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS. 4 Le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione.
81 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 82 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS 0.831.109.268.11). 83 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 84 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella (RU 2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845) 4831) e dell’Accordo AELS riveduto. 85 RS 0.632.31
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11. Legge del 23 giugno 200086 sugli avvocati L’allegato è modificato come segue:
Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell’UE e dell’AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE Austria Rechtsanwalt Belgio Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bulgaria Aдвокат Cipro Δικηγόρος Croazia Odvjetnik/Odvjetnica Danimarca Advokat Estonia Vandeadvokaat Finlandia Asianajaja/Advokat Francia Avocat Germania Rechtsanwalt Grecia Δικηγορος Irlanda Barrister, Solicitor Islanda Lögmaður Italia Avvocato Lettonia Zvērināts advokāts Liechtenstein Rechtsanwalt Lituaniaen Advokatas Lussemburgo Avocat Malta Avukat/Prokuratur Legali Norvegia Advokat Paesi Bassi Advocaat Polonia Adwokat/Radca prawny Portogallo Advogado Regno Unito Advocate/Barrister/Solicitor Repubblica Ceca Advokát Romania Avocat Slovacchia Advokát/Komerčný právnik Slovenia Odvetnik/Odvetnica Spagna Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Svezia Advokat Ungheria Ügyvéd
86 RS 935.61
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