FF 2016 2983
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Legge federale Disegno sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta:
I La legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:
Art. 70 Riconoscimento di titoli esteri 1 Su richiesta, l’ufficio federale competente riconosce con decisione formale i titoli esteri del settore universitario ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata. 2 Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i titoli; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. 3 È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i titoli relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.
Art. 78 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore. 3 L’ufficio federale competente provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.