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Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)

BBl 2017 1061 · Foglio federale

Del 27 giu 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2017-1061/it/codice-penale-pubblicazione-di-deliberazioni-ufficiali-segrete

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Codice penale (AS 2018 567)

Oggetto parlamentare: Abrogazione dell'articolo 293 CP (11.489)

FF 2017 3617

Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)

Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20161; visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 20162, decreta:

I Il Codice penale3 è modificato come segue:

Art. 293 cpv. 1 e 3 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. 3 L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.