FF 2017 4453
Legge federale sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)
Legge federale Disegno sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20171, decreta:
I La legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione: In tutta la legge «assicuratore» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impresa di assicurazione».
Titolo prima dell’art. 1: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Conclusione del contratto
Art. 2a Diritto di revoca 1 Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo. 2 Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto. 3 Il termine è osservato se entro l’ultimo giorno del termine lo stipulante comunica la revoca all’impresa di assicurazione o consegna la sua dichiarazione di revoca alla posta.
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4 Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le conferme provvisorie di copertura, le convenzioni di durata inferiore a un mese e per le assicurazioni prescritte dalla legge.
Art. 2b Effetti della 1 La revoca rende la proposta di conclusione del contratto o la dichiarevoca razione di accettazione dello stipulante inefficace sin dall’inizio. 2 Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
3 Lo stipulante non deve all’impresa di assicurazione nessun’altra indennità. Ove l’equità lo richieda, lo stipulante deve rimborsare integralmente o in parte all’impresa di assicurazione le spese per accertamenti particolari effettuati da quest’ultima in buona fede in vista della conclusione del contratto.
Titolo prima dell’art 3 Sezione 2: Obblighi d’informare
Art. 3 titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, h–l, nonché 3 1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in maniera comprensibile sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Essa lo informa su: b. l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un’assicurazione somme o di un’assicurazione contro i danni; h. il diritto di revoca secondo l’articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca; i. il termine di presentazione dell’avviso di sinistro di cui all’articolo 38 capoverso 1bis; j. eventualmente il diritto previsto nel contratto di: 1. adeguare unilateralmente le condizioni d’assicurazione, compreso il relativo diritto di recesso dello stipulante (art. 35 cpv. 1), 2. adeguare unilateralmente i premi, comprese le relative condizioni (art. 35 cpv. 2); k. la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accade nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifica solo dopo l’estinzione del contratto;
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l. eventualmente il diritto previsto nel contratto secondo cui l’impresa di assicurazione può limitare unilateralmente la durata o l’estensione di prestazioni che è tenuta a fornire allo stipulante per malattia o infortunio oppure può sopprimere del tutto questo obbligo se il contratto, accaduto il sinistro, viene estinto. 3 Se un datore di lavoro conchiude un’assicurazione collettiva delle persone per proteggere i propri lavoratori, esso è obbligato a informarli sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo. L’impresa di assicurazione mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.
Art. 3a, titolo marginale, e cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 4, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 Dichiarazioni 1 Il proponente deve dichiarare all’impresa di assicurazione, sulla obbligatorie a. In genere scorta di un questionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo. 3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’impresa di assicurazione abbia formulato domande precise, non equivoche.
Art. 5, titolo marginale b e c, nonché cpv. 2 b. In caso di rappresentanza c. Nell’assicura- 2 Nel caso dell’assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i zione di terzi fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga conchiuso a insaputa di queste persone o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.
Art. 6 cpv. 1, primo periodo 1 Se nel rispondere alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1 chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato, l’impresa di assicurazione ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. ...
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Titolo prima dell’art. 9 Sezione 3: Contenuto e obbligatorietà del contratto
Art. 9 Conferma 1 Per fondare l’obbligo di un’impresa di assicurazione di fornire la di copertura provvisoria prestazione, in caso di conferma di copertura provvisoria è sufficiente che i rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. L’obbligo d’informare dell’impresa di assicurazione si riduce di conseguenza. 2 Un premio è dovuto, per quanto sia convenuto o usuale.
3 Se la conferma di copertura provvisoria è illimitata, si può recedere dalla stessa in ogni tempo osservando un termine di due settimane. Essa termina comunque al momento della conclusione del contratto definitivo con la pertinente impresa di assicurazione o con un’altra impresa di assicurazione. 4 L’impresa d’assicurazione deve confermare per scritto le conferme di copertura provvisoria.
Art. 10 Assicurazione 1 Gli effetti del contratto possono subentrare già a una data anteriore con effetto retroattivo alla conclusione dello stesso, se esiste un interesse assicurabile. 2 L’assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l’assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.
Art. 10a Impossibilità È nullo il contratto di assicurazione conchiuso in vista di un evento del verificarsi del sinistro futuro se soltanto l’impresa di assicurazione era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impossibilità del verificarsi di tale evento.
Art. 11 Polizza 1 L’impresa di assicurazione rilascia allo stipulante una polizza che a. Contenuto stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti. 2 Su richiesta, l’impresa di assicurazione deve rilasciare allo stipulante una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l’assicurazione è stata conchiusa.
Art. 12 Abrogato
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Art. 16 Oggetto 1 L’oggetto dell’assicurazione è un interesse assicurabile dello stipudell’assicurazione lante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L’assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi). 2 Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia conchiuso il contratto per conto proprio. 3 Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi, l’impresa di assicurazione può sollevare anche nei confronti del terzo le eccezioni che le competono nei confronti dello stipulante.
Art. 17 e 18 Abrogati
Titolo prima dell’art 19 Sezione 4: Premio
Art. 19 cpv. 2 Abrogato
Art. 20 cpv. 1 e 2 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida. 2 Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata verbalmente.
Art. 22 Abrogato
Titolo prima dell’art. 28 Sezione 5: Modifica del contratto
Art. 34 Abrogato
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Art. 35 Adeguamento 1 Se non si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o delle condizioni d’assicurazione commerciali, una clausola che autorizza l’impresa di assicurazione ad adeguare unilateralmente le condizioni d’assicurazione è ammessa soltanto se la clausola: a. prevede che l’adeguamento debba essere dichiarato tempestivamente allo stipulante; e b. conferisce allo stipulante un diritto di recesso al momento dell’adeguamento. 2 È fatto salvo il diritto dell’impresa di assicurazione di adeguare il premio, se convenuto contrattualmente.
Titolo prima dell’art. 35a Sezione 6: Estinzione del contratto
Art. 35a Recesso 1 Anche se il contratto è stato conchiuso per una durata più lunga, vi si ordinario può recedere per scritto alla fine del terzo anno o di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. 2 Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti. 3 L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.
Art. 35b Recesso 1 Si può recedere in ogni tempo per scritto dal contratto per gravi straordinario motivi. 2 Si considera grave motivo segnatamente:
a. una modifica non prevedibile delle prescrizioni normative che rende impossibile l’adempimento del contratto; b. ogni circostanza in presenza della quale in buona fede non si può pretendere la continuazione del contratto da parte di chi ha deciso di recedere dallo stesso.
Art. 36 cpv. 1 e 2 1 Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se l’impresa di assicurazione che è parte del contratto non dispone della necessaria autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa prescritta
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dalla legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) o se tale autorizzazione le è stata revocata. 2 Abrogato
Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2 1 … È fatto salvo l’articolo 55 LSA4.
2 Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capoverso 3.
Titolo prima dell’art. 38 Sezione 7: Verificarsi del sinistro
Titolo prima dell’art. 43 Sezione 8: Altre disposizioni
Art. 44 cpv. 1 1 Per tutte le comunicazioni che le devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l’impresa di assicurazione è tenuta ad indicare almeno un indirizzo in Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell’avente diritto che le abbia notificato le sue ragioni per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 45, titolo marginale, e cpv. 1 Violazione 1 Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o del contratto l’avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando: a. risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa; o b. lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni incombenti all’impresa di assicurazione.
Art. 46 cpv. 1, primo periodo, e 3 1 Fatto salvo il capoverso 3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. … 3 I crediti derivanti dal contratto dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni.
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Art. 46a Fallimento 1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’ammidello stipulante nistrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l’articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto. 2 Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di beni impignorabili secondo l’articolo 92 della legge federale dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa fallimentare.
Titolo prima dell’art. 48 Capitolo 2: Disposizioni speciali Sezione 1: Assicurazione cose
Art. 48, 49 e 50 cpv. 2 Abrogati
Art. 51a Somma assicu- 1 Salvo disposizione contraria prevista nel contratto o nella presente rata; obbligo di risarcimento legge (art. 70), l’impresa di assicurazione risponde del danno solo fino nella sottoassi- a concorrenza della somma assicurata. curazione 2 Ex art. 69 cpv. 2
Art. 52 Abrogato
Art. 53 Cumulo di 1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e assicurazioni per lo stesso tempo presso più di un’impresa di assicurazione, in modo tale che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne indilatamente conoscenza ad ogni impresa di assicurazione per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo. 2 Se nell’intento di procurarsi un utile illecito lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notifica o ha conchiuso assicurazioni cumulative, le imprese di assicurazione non sono vincolate contrattualmente nei suoi confronti. 3 Ogni impresa di assicurazione ha diritto a tutta la prestazione convenuta.
5 RS 281.1
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Art. 54 cpv. 2 e 3, primo periodo 2 Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà. 3 L’impresa di assicurazione può recedere dal contratto per scritto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’identità del nuovo proprietario. …
Art. 55 Abrogato
Art. 58 Ex art. 67
Titolo prima dell’art. 59 Sezione 2: Assicurazione per la responsabilità civile
Art. 59, titolo marginale Assicurazione per la responsabilità civile a. Estensione
Art. 60 cpv. 1bis e 3 1bis Il terzo danneggiato vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell’impresa di assicurazione, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’impresa di assicurazione può opporgli in virtù della legge o del contratto, se: a. nessun assicurato responsabile civilmente può più essere citato in giudizio; o b. l’assicurato responsabile civilmente ha ricevuto la notifica di pignoramento o la comminatoria di fallimento oppure se la sua insolvenza risulta altrimenti evidente. 3 Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato responsabile civilmente o dalla competente autorità di vigilanza l’indicazione dell’impresa di assicurazione. Questa impresa deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa.
Art. 61 cpv. 1, primo periodo Concerne soltanto il testo francese
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Art. 62–67 e 69 Abrogati
Art. 70, titolo marginale Spese per scemare il danno
Art. 71, titolo marginale, e cpv. 1 Responsabilità 1 Nel caso di cumulo di assicurazioni (art. 53), ogni impresa di assicunel cumulo di assicurazioni razione risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma assicurata da lei e l’importo totale delle somme assicurate.
Art. 72 Abrogato
Titolo prima dell’art. 73 Sezione 3: Assicurazione sulla vita
Art. 73 cpv. 1 1 Il diritto derivante da un contratto d’assicurazione somme non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notifica per scritto all’impresa di assicurazione.
Art. 75, 87 e 88 Abrogati
Art. 89 Assicurazione Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere per sulla vita; estinzione scritto dal contratto dopo un anno. anticipata
Art. 89a Abrogato
Art. 90 Trasformazione 1 Se l’assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può e riscatto a. In genere esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un’assi-
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curazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo. 2 Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l’impresa di assicurazione versa il valore di riscatto allo stipulante. 3 Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di estinzione totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.
Art. 95 Diritto di pegno Se l’avente diritto ha costituito in pegno a favore dell’impresa di assidell’impresa di assicurazione; curazione il diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla liquidazione vita, l’impresa di assicurazione può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell’assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.
Titolo prima dell’articolo 95a Sezione 4: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie
Art. 95a Assicurazione Ex art. 87 collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario
Art. 95b Ex art. 88
Titolo prima dell’articolo 95c Sezione 5: Coordinamento
Art. 95c Diritto di 1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono regresso dell’impresa di cumulabili con altre prestazioni di compensazione dei danni. assicurazione 2 L’impresa di assicurazione subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da essa coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita. 3 Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assi-
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curato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che: a. convivono con lui; b. hanno con lui un rapporto di lavoro; c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.
Art. 96 Esclusione Nell’assicurazione somme, i diritti verso terzi spettanti per effetto del del diritto di regresso sinistro all’avente diritto non passano all’impresa di assicurazione. dell’impresa di assicurazione Titolo prima dell’art. 97 Capitolo 3: Disposizioni imperative
Art. 97 Disposizioni Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere moinderogabili dificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 10a, 24, 35, 35b, 41 capoverso 2, 46a, 47, 51, 53, 58 capoverso 4, 60, 71 capoverso 1, 73, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.
Art. 98 Disposizioni che Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere monon possono essere modificate dificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell’avente a danno dello stipulante o diritto: articoli 1–3a, 6, 9, 11, 14 capoverso 4, 15, 20, 21, 28, 29 capodell’avente verso 2, 30, 32, 34, 35a, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, diritto 42 capoversi 1–3, 44–46, 54–57, 59, 60, 76 capoverso 1, 77 capover-
Art. 98a Eccezioni 1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano:
a. alle assicurazioni credito, alle assicurazioni cauzionali e alle assicurazioni trasporti, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali; b. alle assicurazioni con stipulanti professionisti. 2 Sono considerati stipulanti professionisti:
a. gli istituti di previdenza e gli istituti attivi nell’ambito della previdenza professionale;
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b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 19346 sulle banche e la legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi; c. le imprese di assicurazione secondo la LSA8; d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c; e. gli enti di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi; f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi; g. le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti: 1. totale del bilancio: 20 milioni di franchi, 2. importo netto del volume d’affari: 40 milioni di franchi, 3. capitale proprio: 2 milioni di franchi. 3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allestito un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo. 4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti ai sensi del capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 100 Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 101a–102 e 103 cpv. 1 Abrogati
Art. 104 Disposizione Ai contratti conchiusi prima dell’entrata in vigore della modifica del transitoria della modifica del … …, si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: a. le prescrizioni di forma; b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
6 RS 952.0 7 RS 951.31 8 RS 961.01
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