FF 2017 2007
Decreto federale che approva l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (Disegno)
Decreto federale Disegno che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Georgia
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20172, decreta:
Art. 1 1 L’Accordo di libero scambio del 27 giugno 20163 tra gli Stati dell’AELS e la Georgia è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 L’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice gli accordi di libero scambio che disciplinano in modo analogo gli stessi settori oggetto dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Georgia.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).