FF 2018 2899
Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)
Legge federale Disegno sull’utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 20181, decreta:
I La legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 76 e 81 della Costituzione federale3,
Art. 7 3. Per corsi 1 Per l’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d’acqua d’acqua internazionali che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento: a. conferire i diritti di utilizzazione; b. autorizzare l’utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d’acqua da parte dell’avente diritto stesso; c. conformemente al diritto cantonale, determinare, al momento del conferimento del diritto di utilizzazione, quali sono le prestazioni da fornire e le condizioni da osservare; d. decidere in merito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o la modifica di impianti e rilasciare quindi le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale; e. ordinare misure di risanamento e misure concernenti l’esercizio; il Dipartimento può autorizzare il Cantone a ordinare le misure necessarie.
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2 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali per disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1. 3 Le autorità competenti decidono coinvolgendo gli enti pubblici che hanno il diritto di disporre delle acque e i Cantoni.
Art. 49 cpv. 1, 1bis e 2, primo periodo 1 Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2024. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell’articolo 22 capoversi 3–5. 1bis IlConsiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell’aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2025. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 50a bbis. Riduzione 1 Agli impianti idroelettrici per i quali è versato un contributo d’invein caso di concessione stimento conformemente all’articolo 26 della legge federale del 30 setdi contributi d’investimento tembre 20164 sull’energia (LEne) si applicano le riduzioni seguenti: a. per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) non possono essere riscossi canoni sull’intera potenza lorda durante il periodo autorizzato per la costruzione e durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio; b. in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) non possono essere riscossi canoni annui sulla potenza lorda supplementare durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio dell’impianto ampliato o rinnovato. 2 Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’articolo 49 capoverso 2.
Art. 51, titolo marginale e cpv. 1 c. Calcolo del 1 La potenza lorda determinante per il calcolo del canone annuo è data canone massimo consentito dalla media della potenza dinamica lorda dell’acqua, calcolata con i salti e i deflussi utili.
4 RS 730.0
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II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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