FF 2018 6103
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (Indennità di pernottamento) (Progetto)
Ordinanza dell’Assemblea federale Progetto concernente la legge sulle indennità parlamentari (Indennità di pernottamento)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati dell’11 ottobre 20181, decreta:
I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2, 2a e 2b 2 L’indennità di pernottamento è versata al parlamentare che fa valere le spese sostenute per il pernottamento fuori casa e ne presenta i giustificativi. Minoranza (Müller Philipp, Abate, Engler, Lombardi, Müller Damian, Stöckli) 2 L’indennità di pernottamento è versata al parlamentare che fa valere le spese sostenute per il pernottamento fuori casa. 2a Il parlamentare può far valere il diritto all’indennità:
a. per ogni pernottamento tra due giorni consecutivi per i quali ha diritto a una diaria; b. per ogni pernottamento che precede o segue un giorno per il quale ha diritto a una diaria se, percorso con un mezzo di trasporto pubblico, il viaggio di andata inizia prima delle 6.00 e quello di ritorno termina dopo le 22.00. 2b Per pernottamento fuori casa s’intende ogni pernottamento nella località in cui si tiene la seduta o nei dintorni, se detta località si trova a una distanza di almeno 30 minuti (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) dal domicilio.