FF 2018 1195
Decreto federale concernente l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili nell'ambito della protezione di rappresentanze straniere
Decreto federale Disegno concernente l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio a favore delle autorità civili nell’ambito della protezione di rappresentanze straniere
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20182, decreta:
Art. 1 L’impiego dell’esercito a favore delle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, con un effettivo massimo di 32 militari.
Art. 2 Gli impieghi avvengono nel quadro del servizio d’appoggio.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.