FF 2018 1461
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Norme procedurali e sistemi d'informazione)
Legge federale Disegno sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Norme procedurali e sistemi d’informazione)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20181, decreta:
I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese
Art. 12 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati 1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se: a. sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore; b. i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore. 2 Il datore di lavoro deve rimborsare ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e
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l’alloggio. Gli importi versati a tale riguardo non sono considerati componente del salario. 3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di cui al capoverso 2.
Art. 30 cpv. 1 lett. d ed ebis
1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:
d. Abrogata ebis. disciplinare il soggiorno degli stranieri che esercitano la prostituzione e la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato durante l’esercizio di tale attività;
Art. 31 cpv. 3 3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP3 o dell’articolo 49a o 49abis CPM4, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. L’articolo 61 LAsi5 si applica per analogia.
Art. 56 cpv. 6 6 La SEM può designare organi che accompagnino l’attuazione di provvedimenti miranti ad assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità e controllino il rispetto dei criteri in materia di garanzia e sviluppo della qualità.
Art. 59, rubrica e cpv. 3–6 Rilascio di documenti di viaggio
3 Concerne soltanto il testo tedesco
4–6 Abrogati
Art. 59a Microchip 1 I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 20036 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). L’articolo 2a della legge del 22 giugno 20017 sui documenti d’identità (LDI) si applica per analogia.
3 RS 311.0 4 RS 321.0 5 RS 142.31 6 RS 142.51 7 RS 143.1
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2 Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.
Art. 59b Dati biometrici 1 La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a LDI8 si applica per analogia. 2 Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). 3 I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.
Art. 60 cpv. 2 2 Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:
a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese b. le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettere e ed ebis; c. le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoverso 2.
Art. 64d cpv. 3 3 I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto: a. lo straniero viola l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 90; b. il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità; c. lo straniero entra nel territorio svizzero nonostante un divieto d’entrata.
Art. 65 cpv. 2 e 2bis 2 La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se ciò è impossibile per motivi di capienza, gli stranieri incarcerati devono essere alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.
Art. 86 cpv. 1 e 1bis 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi13 concernenti i richiedenti l’asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. 1bis Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l’asilo si applicano anche:
10 RS 311.0 11 RS 321.0 12 RS 142.31 13 RS 142.31
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a. ai rifugiati ammessi provvisoriamente; b. ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP14 o dell’articolo 49a o c. agli apolidi ai sensi dell’articolo 31 capoversi 1 e 2; e d. agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o
Art. 87 cpv. 1 lett. d
1 La Confederazione versa ai Cantoni:
d. per ogni apolide ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP16 o dell’articolo 49a o 49abis CPM17, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.
Art. 99 Procedura d’approvazione 1 Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all’approvazione della SEM. 2 La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un’autorità amministrativa cantonale o di un’autorità cantonale di ricorso o limitarne la portata.
Titolo prima dell’art. 101 Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati Sezione 1: In generale
Art. 102 cpv. 1 e 2 1 Nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, l’autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone. 2 Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l’accesso a questi ultimi.
14 RS 311.0 15 RS 321.0 16 RS 311.0 17 RS 321.0
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Art. 102a cpv. 2–4 2 Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi. 3 Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l’autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC. 4 I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.
Titolo prima dell’art. 103 Sezione 2: Dati dei passeggeri, controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
Art. 104 cpv. 1–1ter 1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo. 1bis La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli, su richiesta: a. di fedpol: per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo; b. del SIC: per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia. 1ter I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.
Art. 104a cpv. 1, 1bis, 3, 3bis e 4
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per:
a. migliorare i controlli al confine; b. lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; c. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.
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1bis Il sistema API contiene i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4. 3 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle perone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4. 3bis Se una persona è sospettata di preparare o commettere un reato ai sensi dell’articolo 104 capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3. 4 I dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).
104b Comunicazione automatica di dati del sistema API 1 I dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC. 2 Il SIC può trattare i dati per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 104a capoverso 1 lettera c.
Art. 104c
Titolo prima dell’art. 105 Sezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero
Titolo prima dell’art. 109a Capitolo 14a: Sistemi d’informazione Sezione 1: Sistema centrale d’informazione visti e sistema nazionale visti
Art. 109a cpv. 2 lett. d
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
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Art. 109c lett. e La SEM può permettere l’accesso in linea ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità: e. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;
Titolo prima dell’art. 109f Sezione 2: Sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno
Art. 109f Principi 1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP18 o dell’articolo 49a o 49abis CPM19 e al ritorno volontario, compresi l’aiuto e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).
2 Il sistema d’informazione serve a:
a. trattare dati personali relativi agli stranieri nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, del ritorno volontario, dell’aiuto e della consulenza per il ritorno, ivi compresi dati degni di particolare protezione; b. gestire e controllare le diverse fasi dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CP, i compiti del settore del ritorno, ivi compresi l’aiuto e la consulenza per il ritorno nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno; c. allestire statistiche.
Art. 109g Contenuto
1 Il sistema d’informazione contiene dati relativi agli stranieri:
a. il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP20 o dell’articolo 49a o b. che lasciano la Svizzera volontariamente; c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno o ottenuto un aiuto al ritorno.
2 Il sistema d’informazione contiene le seguenti categorie di dati:
18 RS 311.0 19 RS 321.0 20 RS 311.0 21 RS 321.0
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a. il cognome e il nome, la data di nascita e l’indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori; b. i dati biometrici; c. il raccoglitore Ritorno del fascicolo in forma elettronica di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d LSISA22; d. il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza; e. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno; f. i dati relativi alle misure tese a ottenere i documenti di viaggio; g. i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera; h. i dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona; i. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS; j. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione; k. le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo; l. i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli; m. i dati delle persone incaricate dell’assistenza medica o sociale o della scorta di polizia; n. i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno. 3 I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se sono modificati nel sistema d’informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC. 4 La SEM informa le persone, i cui dati sono rilevati nel sistema, sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.
Art. 109h Trattamento dei dati Hanno accesso al sistema d’informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi e nella misura in cui richiesto dall’adempimento dei loro compiti: a. i collaboratori della SEM: 1. per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l’aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2), 2. per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. c–h ed j–n);
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b. le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione del ritorno per segnalare i casi per i quali si richiede l’assistenza della SEM secondo l’articolo 71 (dati di cui all’art. 109g cpv. 2); c. le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a–h e k–n); d. le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. c–g, j ed l–n); e. le autorità cantonali di polizia per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n); f. le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n); g. i terzi incaricati ai sensi dell’articolo 109i.
Art. 109i Terzi incaricati 1 La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell’aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi23) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare ad altri compiti nel quadro dell’organizzazione del viaggio di ritorno secondo l’articolo 71 lettera b della presente legge. 2 La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento del loro incarico: a. per i compiti legati alla consulenza e all’aiuto per il ritorno; b. per i compiti legati ai preparativi della partenza all’aeroporto; c. per accertare l’idoneità al trasporto e definire l’assistenza medica. 3 La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. 4 Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione.
Art. 109j Sorveglianza ed esecuzione 1 La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. 2 Il Consiglio federale disciplina:
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a. l’organizzazione e l’esercizio del sistema; b. l’elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all’articolo 109h; c. le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali; d. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.
Titolo prima dell’art. 110 Sezione 3: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione
Art. 110, rubrica Abrogata
Art. 111 Abrogato
Titolo prima dell’art. 111a Capitolo 14b: Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa Schengen
Titolo prima dell’art. 111i Capitolo 14c: Eurodac
Art. 115 cpv. 4 4 Se per uno straniero entrato in Svizzera o uscito dalla Svizzera illegalmente o che vi soggiorna illegalmente è prevista o pendente una procedura di allontanamento o di espulsione ai sensi della presente legge, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1 Legge del 26 giugno 199824 sull’asilo
Art. 61 cpv. 1 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP25 o dell’articolo 49a o 49abis CPM26, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI27).
Art. 63 cpv. 1bis 1bis La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d’origine o di provenienza. La revoca non è pronunciata se il rifugiato rende verosimile che: a. si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza; b. non aveva intenzione di ridomandare la protezione dello Stato d’origine o di provenienza; o c. lo Stato d’origine o di provenienza non gli ha concesso una protezione effettiva.
Art. 99a cpv. 3 lett. f e 4 3 MIDES contiene i dati personali seguenti:
f. l’annotazione «caso medico» in vista della ripartizione dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni. 4 I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a, c ed e sono ripresi nel SIMIC.
24 RS 142.31 25 RS 311.0 26 RS 321.0 27 RS 142.20
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Titolo prima dell’art. 102f Sezione 3: Videosorveglianza
Art. 102f 1 Per proteggere i beni e le persone, in particolare i richiedenti l’asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all’assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura di asilo ed effettuare registrazioni audiovisive. 2 Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi dopodiché sono automaticamente distrutte a meno che non siano necessarie per un procedimento penale o un’inchiesta amministrativa condotta dalla SEM. 3 Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale. 4 In caso d’inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni. 5 Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza; definisce in particolare gli edifici e le parti di essi che possono essere videosorvegliati, la conservazione delle registrazioni, la loro protezione dagli abusi e la loro trasmissione alle autorità di perseguimento penale.
2 Legge federale del 20 giugno 200328 sul sistema d’informazione
per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 3 cpv. 2 lett. b e 3 lett. b 2 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: b. rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate; 3 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell’asilo: b. rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;
Art. 4 cpv. 1 lett. abis ed e–g
1 Il sistema d’informazione contiene:
abis. immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici); e. registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell’asilo;
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f. l’annotazione «caso medico» in vista della ripartizione dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni; g. l’indicazione di eventuali disabilità, protesi o impianti se la persona lo chiede.
Art. 7 cpv. 1 1 La SEM tratta i dati personali nel sistema d’informazione, in collaborazione con i servizi federali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere e, f ed m–o nonché capoverso 2 lettere e ed m–o, come pure con i Cantoni.
Art. 7a Dati biometrici 1 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono registrare direttamente i dati biometrici nel sistema d’informazione: a. la SEM; b. i terzi incaricati dalla SEM di accertare l’identità dei richiedenti l’asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura; c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno; d. le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio; e. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. 2 La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. 3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono consultare o trattare i dati biometrici nel sistema d’informazione: a. la SEM; b. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura; c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio; d. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione; e. il Corpo delle guardie di confine; f. le autorità cantonali e comunali di polizia; g. l’Ufficio SIRENE di fedpol; h. il Servizio delle attività informative della Confederazione. 4 Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.
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Art. 8a Comunicazione di dati al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l’attuazione a. il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l’indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori; b. i dati biometrici; c. il raccoglitore Ritorno del fascicolo in forma elettronica di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d; d. il luogo, la data e il tipo di carcerazione.
Art. 9 cpv. 1 lett. m–o e 2 lett. m–o 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: m. il servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio; n. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; o. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio. 2 La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: m. il servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio; n. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio; o. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.
29 RS 142.20
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3 Legge dell’8 ottobre 199930 sui lavoratori distaccati
Art. 2 cpv. 3 e 5, secondo periodo 3 Il datore di lavoro deve rimborsare ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Il rimborso delle spese non è considerato componente del salario. 5 ... Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di cui al capoverso 3.
4 Legge federale del 20 dicembre 194631 su l’assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti
Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA32: e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 8. alle autorità di migrazione competenti di cui all’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200533 sugli stranieri e la loro integrazione.