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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»

BBl 2018 850 · Foglio federale

Del 24 apr 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2018-850/it/decreto-federale-concernente-l-iniziativa-popolare-piu-abitazioni-a-prezzi-accessibili

Consultato il 11 set 2026

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  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Più abitazioni a prezzi accessibili. Iniziativa popolare e credito quadro per aumentare la dotazione del fondo di rotazione (18.035)

FF 2018 1887

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»

Decreto federale Disegno concernente l’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», depositata il 18 ottobre 20162; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20183, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 18 ottobre 2016 «Più abitazioni a prezzi accessibili» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 108 cpv. 1 e 5–8 1 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l’offerta d’abitazioni a pigione moderata. Promuove l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica. 5 Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non comportino la perdita d’abitazioni a pigione moderata. 6 In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale d’abitazioni appartenenti a enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica rispetto al numero complessivo d’abitazioni. In collaborazione con i Cantoni, provvede affinché a livello nazionale almeno il 10 per cento delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.

Iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili». DF FF 2018

7 Per la promozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica autorizza i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi idonei. Concede loro inoltre un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione. 8 La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente articolo.

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell’art. 108 cpv. 1 e 5–8 (Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà) Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 108 capoversi 1 e 5–8 non è entrata in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.

Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.