FF 2019 3557
Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Maldive (Disegno)
Decreto federale Disegno che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Maldive
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto l’articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI); visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20194, decreta:
Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI: a. che la Repubblica delle Maldive deve figurare nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI; b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.
Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 20175 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.
Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative FF 2019 a conti finanziari con le Maldive. DF
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.