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Decreto federale che stanzia un credito aggiuntivo per un contributo alla misura «circonvallazione di Oberburg» nel quadro del programma Traffico d’agglomerato (Disegno)

BBl 2021 484 · Foglio federale

Del 10 mar 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2021-484/it/decreto-federale-che-stanzia-un-credito-aggiuntivo-per-un-contributo-alla-misura-circonvallazione-di-oberburg-nel-quadro-del-programma-traffico-d-agglomerato-disegno

Consultato il 4 set 2026

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  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: Credito aggiuntivo «circonvallazione di Oberburg» (21.025)

FF 2021 484

Decreto federale che stanzia un credito aggiuntivo per un contributo alla misura «circonvallazione di Oberburg» nel quadro del programma Traffico d’agglomerato (Disegno)

www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale Disegno che stanzia un credito aggiuntivo per un contributo alla misura «circonvallazione di Oberburg» nel quadro del programma Traffico d’agglomerato

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 7 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 2 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20213, decreta:

Art. 1 1 Per un contributo alla misura «circonvallazione di Oberburg» è stanziato un credito aggiuntivo di 77,13 milioni di franchi al credito d’impegno di cui all’articolo 1 lettera a del decreto federale del 25 settembre 20194 sui crediti d’impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato. 2 Alla misura «circonvallazione di Oberburg» si applica l’aliquota di contribuzione della Confederazione stabilita per il programma d’agglomerato «Burgdorf» di terza generazione nell’allegato al decreto federale di cui al capoverso 1 (35 %).

Art. 2 Il Consiglio federale può aumentare il credito aggiuntivo di cui all’articolo 1 nella misura del rincaro comprovato e dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.