FF 2022 1367
Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Ecuador (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152
sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143
tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni
relative a conti finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20224,
decreta:
Art. 1
Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI:
che la Repubblica dell’Ecuador deve figurare nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI;
a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.
Art. 2
Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.
Art. 3
Il presente decreto non sottostà a referendum.