FF 2022 3206
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Misure di garanzia della qualità nell’identificazione biometrica delle persone)
Preambolo
Legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)
(Misure di garanzia della qualità nell’identificazione biometrica delle persone)
Modifica del 16 dicembre 2022
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20221,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 110 cpv. 43
4 Se dal confronto dei dati biometrici dei sistemi di cui al capoverso 1 risulta un riscontro positivo, il servizio di fedpol responsabile per il trattamento di dati biometrici può verificarlo manualmente per confermarne l’esattezza.
II
La legge federale del 13 giugno 20084 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:
Art. 16a cpv. 45
4 Se dal confronto dei dati biometrici dei sistemi di cui al capoverso 1 risulta un riscontro positivo, il servizio di fedpol responsabile per il trattamento di dati biometrici può verificarlo manualmente per confermarne l’esattezza.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Data della pubblicazione: 29 dicembre 2022
Termine di referendum: 8 aprile 2023
Termine di referendum: 8 aprile 2023 (1° giorno feriale: 11 aprile 2023)