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Messaggio concernente l’approvazione dell’adeguamento delle risorse del Fondo monetario internazionale nel quadro della Sedicesima revisione generale delle quote

BBl 2024 1284 · Foglio federale

Del 10 giu 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2024-1284/it/messaggio-concernente-l-approvazione-dell-adeguamento-delle-risorse-del-fondo-monetario-internazionale-nel-quadro-della-sedicesima-revisione-generale-delle-quote

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: FMI. Approvazione della Sedicesima revisione generale delle quote (24.050)

FF 2024 1284

Messaggio concernente l’approvazione dell’adeguamento delle risorse del Fondo monetario internazionale nel quadro della Sedicesima revisione generale delle quote

Situazione iniziale

Necessità di agire e obiettivi

Istituito nel 1944, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha l’obiettivo di garantire la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale. Dal 1992 la Svizzera è membro delle istituzioni di Bretton Woods, nello specifico del FMI e del Gruppo della Banca mondiale. In seno al Fondo essa dirige un gruppo di voto alternandosi con la Polonia e fa parte del Consiglio dei direttori esecutivi. Nell’adempimento ai diritti e ai doveri correlati al ruolo di membro del FMI il Consiglio federale, rappresentato dal Dipartimento federale delle finanze, opera in stretta collaborazione e di comune accordo con la Banca nazionale svizzera (BNS).

Per poter svolgere il proprio mandato in maniera efficace, il Fondo deve adattarsi agli importanti sviluppi del sistema monetario e finanziario internazionale nonché dell’economia mondiale. Tale organo deve pertanto verificare e, se necessario, adeguare il proprio finanziamento e la propria governance a cadenza regolare, generalmente ogni cinque anni, nel quadro della revisione generale delle quote (RGQ). Tali quote costituiscono un elemento centrale in quanto rappresentano la fonte di finanziamento ordinaria del FMI e stabiliscono la partecipazione dei diversi Paesi membri.

Le quote vengono fissate sulla base di indicatori economici e finanziari che riflettono la posizione dei Paesi membri del Fondo nel sistema finanziario e monetario internazionale. Esse servono a determinare il potere di voto e l’importo dei contributi dei Paesi alle risorse finanziarie ordinarie del FMI. Oltre al loro volume, la RGQ consente di controllare la loro ripartizione, la formula impiegata per il loro calcolo nonché l’ammontare complessivo delle risorse del Fondo.

La 16a RGQ, la modalità di finanziamento del FMI e i contributi della Svizzera vengono illustrati al numero 2.

Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento di approvare l’attuazione della 16a RGQ, adottata dal Consiglio dei governatori del FMI il 15 dicembre 2023 nel quadro della Risoluzione 79‑1. Una volta approvati da almeno l’85 per cento dei voti dei membri del FMI, gli adeguamenti delle quote e delle risorse straordinarie potranno essere attuati.

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

I contenuti della decisione relativa alla 16a RGQ sono stati definiti solo alla fine del 2023, motivo per cui le implicazioni per la Svizzera e le eventuali modifiche legislative sono rimaste a lungo poco chiare. La 15a RGQ, risalente al 2020, non ha ad esempio avuto conseguenze per la Svizzera. Per questi motivi, l’affare non è stato trattato nel messaggio del 24 gennaio 20241 sul programma di legislatura 2023−2027.

In considerazione del proprio impegno internazionale nel settore finanziario è essenziale che la Svizzera attui la 16a RGQ. Gli adeguamenti proposti avranno un impatto minimo sulle finanze federali. Inoltre, nel complesso, i contributi della Svizzera alle risorse del FMI diminuiranno leggermente.

Punti essenziali del progetto

Contenuto della risoluzione

Nel quadro della 16a RGQ, alla fine del 2023 i Paesi membri del FMI hanno concordato di aumentare del 50 per cento le risorse ordinarie del Fondo derivanti dalle quote, vale a dire gli apporti di capitale dei membri. Questo aumento garantisce che tutti i Paesi membri partecipino al finanziamento a lungo termine del Fondo e il suo ruolo di istituzione basata su quote sia rafforzato. Grazie a una maggiore capacità di autofinanziarsi, il Fondo potrà altresì svolgere anche in futuro la sua missione principale in modo efficace e credibile, ovvero garantire la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale.

Sempre nell’ambito della 16a RGQ, i Paesi membri del FMI hanno altresì deciso di mantenere il volume totale delle risorse destinate a garantire la capacità del Fondo di concedere crediti2. Una volta aumentate le quote, le risorse straordinarie messe volontariamente a disposizione del FMI da parte dei principali membri dell’istituzione dovranno essere ridotte in misura equivalente (v. schema 1).

Le risorse generali del FMI, che attualmente ammontano a circa 983 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP; pari a $ US 1294 mia.), comprendono le risorse ordinarie provenienti dalle quote (ca. 477 mia. di DSP o $ US 628 mia.) e le due reti di sicurezza del Fondo, vale a dire i Nuovi accordi di credito (NAC; ca. 364 mia. di DSP o $ US 479 mia.) e gli accordi bilaterali di credito (ABC; ca. 142 mia. di DSP o $ US 187 mia.). I NAC e gli ABC fungono da seconda e terza linea difensiva contro i rischi eccezionali del sistema finanziario e monetario internazionale. Le risorse straordinarie provenienti da tali accordi vengono messe volontariamente a disposizione del Fondo dai principali creditori3.

Schema 1

Finanziamento del FMI (in mia. DSP)

Fonte: SIF; 1 DSP = fr. 1.1933 (stato: 31.3.2024)

L’aumento del 50 per cento delle quote andrà a vantaggio di tutti i membri del FMI in maniera proporzionale alle loro quote. Pertanto non si procederà né a un adeguamento delle partecipazioni relative né a una modifica del potere di voto. Nel quadro della 16a RGQ, i Paesi membri del FMI non sono riusciti a raggiungere un accordo in merito a un adeguamento delle partecipazioni relative o del metodo di calcolo delle quote. Per quanto concerne quest’ultimo punto hanno chiesto al FMI di formulare, entro metà 2025, nuove proposte nel quadro della 17a RGQ.

Per preservare la capacità del Fondo di concedere crediti4 si prevede di aumentare le quote dei Paesi membri e, nel contempo, di 1) abrogare gradualmente gli ABC per un importo di circa 190 miliardi di dollari e 2) ridurre i NAC di quasi il 15 per cento fino a circa 400 miliardi di dollari («NAB rollback», ossia riduzione dei NAC). Ciò significa che il sistema di finanziamento del Fondo non sarà più fondato sui prestiti (ABC, NAC) ma principalmente sulle risorse ordinarie (quote).

D’intesa con i creditori dei NAC e degli ABC, il Consiglio dei direttori esecutivi del FMI ha inoltre previsto misure di protezione volte a garantire la transizione fino all’entrata in vigore dell’aumento delle quote deciso nel quadro della 16a RGQ. La proroga dei NAC e il rinnovo degli ABC garantiranno il volume totale delle risorse generali del Fondo (ca. $ US 1300 mia.) anche in caso di ritardi nell’approvazione.

Quote dei Paesi membri del FMI: formula di calcolo e adeguamento

Le quote dei Paesi membri del Fondo svolgono tre funzioni: stabiliscono 1) il potere di voto in seno al FMI, 2) i contributi dei Paesi membri alle sue risorse ordinarie e 3) l’entità di un eventuale credito cui tali Paesi hanno accesso. Inoltre, i DSP vengono attribuiti ai Paesi membri in funzione delle proprie quote.

Tali quote vengono calcolate facendo una media ponderata fra i principali indicatori economici e finanziari che riflettono l’importanza di un Paese all’interno del sistema finanziario e monetario internazionale. Il calcolo tiene conto del prodotto interno lordo (50 %), del grado di apertura economica (esportazioni e importazioni; 30 %), delle variazioni economiche (15 %) e delle riserve monetarie (5 %). A ciò si aggiungono adeguamenti statistici nonché valori minimi che garantiscano una quota minima per i Paesi più piccoli e per quelli più poveri.

Di regola, i Paesi aspirano alla quota assoluta e relativa più elevata possibile. Ciò spiega la difficoltà a trovare un consenso per modificare la formula e ridistribuire le quote e i rispettivi poteri di voto. In assenza di un accordo su un’eventuale ridistribuzione delle partecipazioni relative, nel quadro della 16a RGQ le quote verranno innalzate in maniera proporzionale.

Poiché l’aumento delle quote comporta anche una modifica della partecipazione della Svizzera al FMI, è necessaria l’approvazione del Parlamento.

I NAC del FMI e il loro adeguamento

Nell’ambito dei NAC i Paesi contraenti, rappresentati dalle rispettive banche centrali, forniscono al Fondo valute per un importo massimo di 364 miliardi di DSP o 480 miliardi di dollari necessarie a finanziare misure di sostegno (v. allegato 1). Il FMI può accordare crediti sulla base dei NAC qualora le risorse non siano sufficienti a impedire o a far fronte a un deterioramento del sistema monetario internazionale. L’attivazione dei NAC esige il consenso della maggioranza dei partecipanti che assieme raggiungono l’85 per cento degli accordi di credito nonché l’approvazione del Consiglio dei direttori esecutivi del Fondo. Da aprile 2011 a febbraio 2016 i NAC sono stati attivati dieci volte su un periodo di sei mesi, l’ultima volta a febbraio 2016. Da allora tali accordi non sono più stati attivati.

Nel gennaio del 2024 i partecipanti ai NAC e il Consiglio dei direttori esecutivi del FMI hanno accolto, in linea di principio, la riduzione dei NAC prevista dalla 16a RGQ. In diversi Paesi, tra cui la Svizzera, questa decisione deve ancora essere sottoposta all’approvazione degli organi nazionali competenti.

I NAC devono essere prorogati ogni cinque anni. Allo stato attuale tali accordi restano in vigore fino alla fine del 2025 e la loro proroga è prevista a fine 2024. Mentre la semplice proroga dei NAC è di facoltà del Consiglio federale, d’intesa con la BNS, una modifica materiale delle condizioni, come la summenzionata riduzione, esige una decisione del Parlamento. Pertanto, il presente messaggio sottopone l’adeguamento dei NAC previsto nel quadro della 16a RGQ all’approvazione del Parlamento, in quanto parte integrante del relativo pacchetto di misure.

Le linee di credito bilaterali del FMI e il loro adeguamento

Dopo le quote e i NAC, gli ABC rappresentano la terza linea difensiva. Il 30 aprile 2023, gli impegni di credito di 42 Paesi creditori bilaterali ammontavano complessivamente a circa 140 miliardi di DSP (v. allegato 2). L’attivazione degli ABC è possibile solo se le altre risorse del FMI a disposizione per il finanziamento scendono al di sotto della soglia di 100 miliardi di DSP, se i NAC sono già stati attivati o se non sono disponibili risorse di NAC non impegnate. Inoltre, per l’attivazione degli ABC è richiesto il consenso dei creditori bilaterali che assieme raggiungono almeno l’85 per cento degli impegni di credito. Al momento, gli ABC non sono attivati.

La validità degli ABC attuali scade alla fine del 2024. Tali accordi verranno prorogati fino all’adeguamento delle quote e dei NAC deciso nel quadro della 16a RGQ, dopodiché saranno abrogati.

Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’aumento delle quote proposto nella risoluzione 79‑1 in vista dell’attuazione della 16a RGQ presuppone l’adempimento delle seguenti condizioni:

  • i. i membri del FMI che assieme raggiungono almeno l’85 per cento delle quote hanno dato il loro consenso scritto all’aumento delle proprie quote;

  • ii. i partecipanti ai NAC che assieme raggiungono almeno l’85 per cento delle quote si sono impegnati a ridurre il proprio contributo.

Conformemente al testo della risoluzione, il termine per le notifiche è fissato al 15 novembre 2024, a meno che il Consiglio dei direttori esecutivi del FMI non decida una proroga. Il versamento delle quote deve avvenire entro 35 giorni dall’adempimento delle condizioni.

Partecipazione della Svizzera

L’adeguamento delle quote stabilito nella risoluzione 79‑1 del 15 dicembre 2023 del Consiglio dei governatori si ripercuoterà sulla partecipazione della Svizzera come illustrato di seguito (a tal proposito v. schema 2).

Entità della partecipazione (quote, NAC e ABC)

La quota attuale della Svizzera ammonta a 5771 milioni di DSP (ca. fr. 6887 mio.), ovvero all’1,21 per cento del totale delle quote. In virtù della legge federale del 4 ottobre 19915 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods, la BNS fornisce la quota della Svizzera senza garanzia da parte della Confederazione. A seguito dell’incremento del 50 per cento delle quote, la partecipazione della Svizzera aumenterà di 2886 milioni di DSP, raggiungendo gli 8657 milioni di DSP (ca. fr. 10 330 mio.). L’aumento proporzionale previsto non incide sulla partecipazione della Svizzera alle risorse totali del FMI.

Schema 2

Finanziamento del FMI da parte della Svizzera

Fonte: SIF; 1 DSP = fr. 1.1933 (stato: 31.3.2024)

Ad eccezione del Giappone (18 %), della Cina (9 %) e della Svizzera (3 %), la maggior parte dei Paesi partecipanti contribuisce ai NAC in misura comparabile alle loro quote (v. allegato 1). In virtù del decreto federale del 10 settembre 20206 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale, la BNS partecipa ai NAC a nome della Svizzera. I crediti accordati dalla BNS nel quadro dei NAC non sono garantiti dalla Confederazione. Con l’aumento delle quote deciso nel quadro della 16a RGQ, la partecipazione della Svizzera ai NAC diminuirà da 11 081 a 9276 milioni di DSP (vale a dire da fr. 13,2 mia. a fr. 11,1 mia.)7. Inoltre, la prossima proroga regolare dei NAC è prevista per il 1° gennaio 2026, fermo restando che i Paesi membri la approvino entro il 31 dicembre 2024. Il 31 maggio 2024, il Consiglio federale si è espresso a favore di tale proroga, fatte salve eventuali modifiche della base contrattuale relativa ai NAC.

Mediante gli ABC, la Svizzera contribuisce attualmente con 3069 milioni di DSP (fr. 3662 mio) alla terza linea difensiva del FMI, una partecipazione che corrisponde a circa il 2,2 per cento dei contributi complessivi (v. allegato 2). In virtù della legge del 19 marzo 20048 sull’aiuto umanitario, il mutuo della Svizzera è concesso dalla BNS con una garanzia della Confederazione. Contestualmente all’entrata in vigore della 16a RGQ, gli ABC verranno abrogati, mentre gli ABC attualmente in corso giungeranno a scadenza alla fine del 2024. L’eventuale rinnovo di tali accordi rientra nell’ambito di competenza del Consiglio federale. Al fine di garantire la disponibilità delle risorse corrispondenti per il periodo transitorio che precede l’entrata in vigore della 16a RGQ, il 31 maggio 2024 l’Esecutivo ha deciso di prorogare gli ABC dal 1° gennaio 2025 fino all’entrata in vigore della revisione, quindi per una durata massima di tre anni.

Al momento dell’entrata in vigore della 16a RGQ il contributo massimo della Svizzera alle risorse generali del FMI diminuirà approssimativamente da 19 920 a 17 933 milioni di DSP. Questa flessione è imputabile al fatto che il contributo della Svizzera destinato ai NAC (3,1 %) è più elevato in confronto ai contributi degli altri Paesi e pertanto la riduzione dei NAC ha effetti più tangibili sul contributo della Svizzera rispetto alla variazione dovuta all’aumento delle quote.

Motivazione per la partecipazione

L’adesione della Svizzera al FMI e, nello specifico, la sua funzione di membro in seno al Consiglio esecutivo e al Comitato monetario e finanziario internazionale consentono alla Svizzera di esercitare la propria influenza e di partecipare attivamente all’organizzazione del Fondo. In quanto economia dinamica fortemente interconnessa all’economia mondiale, dotata di una piazza finanziaria importante e di una moneta propria, la Svizzera nutre un forte interesse nella capacità del FMI di svolgere efficacemente il proprio mandato.

I membri del Fondo sono dell’avviso che, in generale, la dotazione finanziaria del FMI risulta adeguata a garantire un impegno efficace di questa istituzione nel panorama mondiale attuale. L’aumento delle quote e, quindi, delle risorse ordinarie del FMI garantisce che tutti i Paesi membri partecipino al finanziamento a lungo termine del Fondo e che il suo ruolo di istituzione basata su quote sia consolidato. Grazie a una maggiore capacità di autofinanziarsi, il Fondo potrà altresì svolgere anche in futuro la sua missione principale in modo efficace e credibile, ovvero garantire la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale.

Per la Svizzera è di notevole importanza disporre di un adeguato potere di voto in seno al FMI. Nel quadro della 16a RGQ non è stato possibile trovare un compromesso in merito all’adeguamento delle partecipazioni relative, in particolare dei Paesi la cui posizione all’interno del sistema finanziario internazionale è cambiata notevolmente nel corso degli ultimi decenni. Tali discussioni proseguiranno nell’ambito della Diciassettesima revisione generale delle quote, che si concluderà tra cinque anni.

Per il nostro Paese, non aderire all’aumento delle quote deciso nel quadro della 16a RGQ significherebbe rinunciare a una cooperazione multilaterale di cruciale importanza per la Svizzera. Il calo netto delle quote della Svizzera sul totale delle quote e, così, del suo potere di voto rispetto agli altri Paesi indebolirebbe la sua posizione internazionale e metterebbe in questione il suo ruolo alla guida del gruppo di voto. La Svizzera non trarrebbe alcun vantaggio da un’eventuale rinuncia all’adesione alla 16a RGQ e questa sarebbe pertanto una decisione difficilmente comprensibile sul piano nazionale e internazionale.

Decisione concernente la 16a RGQ e panoramica

In Svizzera l’attuazione della 16a RGQ prevista nella risoluzione 79‑1 del 15 dicembre 2023 del Consiglio dei governatori necessita dei seguenti atti normativi:

  • – decreto federale che approva l’aumento di capitale del FMI (quote) e autorizza il Consiglio federale a notificare l’approvazione dell’aumento delle quote;

  • – decreto federale che approva la riduzione dei NAC e autorizza il Consiglio federale a notificarne l’adeguamento;

  • – decisione del Consiglio federale del 31 maggio 2024 concernente la proroga della partecipazione agli attuali NAC per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 2026;

  • – decisione del Consiglio federale del 31 maggio 2024 concernente il rinnovo degli ABC a partire dal 1° gennaio 2025 fino all’entrata in vigore della 16a RGQ, quindi per una durata massima di tre anni.

Ripercussioni

I contributi della Svizzera destinati alle risorse del FMI vengono versati dalla BNS. In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods, la BNS è incaricata di fornire le prestazioni finanziarie legate al versamento delle quote. Essa garantisce il finanziamento e incassa eventuali rimborsi, interessi e indennità. Conformemente al decreto federale del 10 settembre 2020 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale, la BNS accorda eventuali crediti nel quadro dei NAC.

Se il FMI utilizza effettivamente una parte delle quote o eventuali risorse destinate ai NAC, queste sono remunerate a tassi di mercato. Le risorse vengono messe a disposizione direttamente ed esclusivamente del FMI, e non dei suoi Stati membri. Di conseguenza, il rischio di perdita, che è assunto dalla BNS, può definirsi esiguo. Inoltre, in caso di necessità, la BNS può chiedere in ogni momento il rimborso immediato delle risorse impiegate dal FMI.

L’aumento delle quote risultante dall’entrata in vigore della 16a RGQ determinerà l’abrogazione degli ABC, ovvero della linea di credito di oltre 3662 milioni di franchi concessa dalla BNS al FMI e che beneficia di una garanzia da parte della Confederazione.

Ripercussioni per la Confederazione e la BNS

I crediti della BNS concessi al FMI sono iscritti nel bilancio della BNS. La linea di credito non utilizzata dal FMI rappresenta un impegno irrevocabile e figura nelle operazioni fuori bilancio della BNS (allegato del conto annuale).

La Confederazione non concede garanzie per i crediti destinati alle quote e quindi non assume alcun impegno finanziario, né in riferimento alle quote esistenti né in relazione al loro aumento. Neanche i crediti della BNS nell’ambito dei NAC sono garantiti dalla Confederazione. Di conseguenza, la loro riduzione non si ripercuote in alcun modo sugli impegni finanziari della Confederazione. Al contrario, i crediti della BNS in relazione agli ABC beneficiano di garanzie statali e, con la loro abrogazione, la Confederazione non sarebbe più tenuta a coprire eventuali perdite in caso di necessità. In generale, la realizzazione del progetto in esame implicherebbe un trasferimento dei rischi finanziari di esigua entità dalla Confederazione alla BNS.

Nel contesto attuale l’adeguamento delle risorse del FMI previsto nel quadro della 16a RGQ non genererà compiti amministrativi supplementari e non avrà quindi ripercussioni sull’effettivo del personale.

Ripercussioni per Cantoni e Comuni

La concessione della garanzia non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

Ripercussioni sull’economia

Un sistema monetario e finanziario globale stabile, ben funzionante e sviluppato è essenziale per il dinamismo dell’economia svizzera, che è fortemente legata al commercio e all’attività finanziaria a livello internazionale. Contribuendo alla riduzione degli squilibri della bilancia dei pagamenti dei suoi membri, il FMI favorisce la stabilità e la resilienza dell’economia mondiale. I crediti concessi nel quadro dei suoi programmi hanno lo scopo di mitigare le conseguenze economiche e sociali delle crisi, in particolar modo nei Paesi emergenti e in quelli più poveri. In questo modo il panorama economico mondiale risulta meno volatile e più prevedibile; ciò va anche a beneficio dell’economia svizzera.

Con l’adesione alla 16a RGQ, la Svizzera consolida il proprio ruolo di membro in seno al FMI e conferma la sua posizione nel sistema finanziario internazionale. Così facendo potrà continuare a sostenere in modo credibile ed efficace il suo punto di vista in materia di politica economica e finanziaria negli organismi internazionali. Quale economia dinamica fortemente interconnessa all’economia mondiale, per la Svizzera è di grande interesse mantenere condizioni multilaterali basate su norme internazionali che garantiscano l’esistenza di un sistema economico e finanziario aperto e resiliente.

Ripercussioni sulla società

Con il suo impegno nella cooperazione internazionale a sostegno di un ordine economico mondiale sostenibile e di un sistema monetario e dei pagamenti stabile, la Svizzera si assume la propria responsabilità in quanto importante piazza finanziaria basata su relazioni commerciali aperte. Il FMI rappresenta un elemento chiave dell’architettura finanziaria internazionale e del sistema di sicurezza finanziaria globale. Mediante le sue attività di consulenza e sorveglianza, apporta un notevole contributo alla prevenzione delle crisi. I crediti concessi dal FMI consentono anche di attenuare le conseguenze sociali immediate innescate da situazioni di crisi, in particolare nei Paesi più poveri.

Ripercussioni sull’ambiente

Negli ultimi anni, il FMI ha incluso sempre più spesso le questioni climatiche nelle sue attività principali in materia di politica monetaria, valutaria, budgetaria e dei mercati finanziari nonché ha sviluppato corrispondenti competenze specifiche. Il consolidamento delle risorse del Fondo permetterà anche una concessione di crediti che tenga maggiormente conto degli aspetti climatici, grazie all’impiego di strumenti complementari specifici (facilitazione di credito per la resilienza e la sostenibilità o «resilience and sustainability facility»).

Aspetti giuridici

Costituzionalità e legalità

Il decreto federale si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)9. In virtù dell’articolo 2 capoverso 3 della legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods la partecipazione agli aumenti di capitale del FMI è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale. L’aumento delle quote della Svizzera pari al 50 per cento, previsto nel quadro della 16a RGQ, rientra nel campo di applicazione di questa disposizione. Lo stesso vale per la riduzione, consistente sul piano materiale, dei contributi destinati ai NAC.

Conformemente all’articolo 5 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 200310 sulla Banca nazionale, la partecipazione della BNS alla cooperazione monetaria internazionale, in cui rientra anche l’aumento delle quote proposto, si orienta alla legislazione pertinente. La partecipazione della BNS ai NAC è retta dall’articolo 1 capoversi 3 e 4 del decreto federale del 10 settembre 2020 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale e dagli articoli 3 capoverso 2 nonché 4 e 5 della legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods. Il Consiglio federale ha dunque la facoltà di autorizzare la partecipazione della Svizzera ai NAC e di decidere, previa intesa con la BNS, se prorogare ulteriormente tale partecipazione o porvi termine.

La 16a RGQ introdurrà un aumento significativo della quota di partecipazione della Svizzera al FMI. L’adeguamento delle quote si presenta come un pacchetto globale; ciò significa che gli adeguamenti necessari per la revisione e per i NAC vanno approvati in un’unica risoluzione. Per questa ragione l’adeguamento delle risorse è sottoposto all’Assemblea federale per approvazione in un solo e unico decreto federale.

Il decreto federale che approva l’adeguamento delle risorse del Fondo monetario internazionale nel quadro della 16a RGQ non sottostà a referendum. La normativa internazionale sottoposta per approvazione nell’ambito del presente progetto non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nel 1992 la Svizzera è entrata a far parte delle istituzioni di Bretton Woods. La sua partecipazione alla 16a RGQ è conforme ai diritti e ai doveri che le spettano in qualità di Paese membro del FMI11. L’approvazione della risoluzione 79‑1 del 15 dicembre 2023 concernente l’attuazione della 16a RGQ è in linea con gli impegni assunti dalla Svizzera in questo ambito. Ciò si applica anche alla sua partecipazione ai NAC.

Subordinazione al freno alle spese

Il presente disegno di decreto federale non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a una delle soglie previste), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che comportano spese superiori a una delle soglie previste). Pertanto non è subordinato al freno alle spese.


Elenco delle abbreviazioni

ABC

Accordi bilaterali di credito

BNS

Banca nazionale svizzera

FMI

Fondo monetario internazionale

NAC

Nuovi accordi di credito

RGQ

Revisione generale delle quote

Contributi destinati ai NAC

In miliardi di DSP

Attuali

Nuovi

In % del totale

Giappone

67,0

56,1

18,5 %

Stati Uniti d’America

56,4

47,2

15,6 %

Cina

31,7

26,6

8,8 %

Germania (Deutsche Bundesbank)

25,8

21,6

7,1 %

Francia

19,0

15,9

5,2 %

Regno Unito

19,0

15,9

5,2 %

Italia

13,8

11,5

3,8 %

Arabia Saudita

11,3

9,5

3,1 %

Svizzera (BNS)

11,1

9,3

3,1 %

Paesi Bassi

9,2

7,7

2,5 %

Brasile

8,9

7,4

2,4 %

India

8,9

7,4

2,4 %

Russia

8,9

5,4

1,8 %

Belgio

8,0

6,7

2,2 %

Canada

7,8

6,5

2,1 %

Spagna

6,8

5,7

1,9 %

Repubblica di Corea

6,7

5,6

1,8 %

Messico

5,1

4,2

1,4 %

Svezia (Sveriges Riksbank)

4,5

3,8

1,3 %

Australia

4,4

3,7

1,2 %

Norvegia

3,9

3,3

1,1 %

Austria

3,6

3,0

1,0 %

Danimarca (Danmarks Nationalbank)

3,3

2,7

0,9 %

Polonia (Narodowy Bank Polski)

2,6

2,2

0,7 %

Finlandia

2,3

1,9

0,6 %

Irlanda

1,9

1,6

0,5 %

Grecia

1,7

1,3

0,5 %

Portogallo (Banco de Portugal)

1,6

1,4

0,4 %

Cile (Banco Central de Chile)

1,4

1,2

0,4 %

Singapore

1,3

1,1

0,4 %

Lussemburgo

1,0

0,8

0,3 %

Filippine (Bangko Sentral ng Pilipinas)

0,7

0,6

0,2 %

Israele (Bank of Israel)

0,7

0,6

0,2 %

Cipro

0,7

0,6

0,2 %

Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority)

0,7

0,6

0,2 %

Malaysia

0,7

0,6

0,2 %

Nuova Zelanda

0,7

0,6

0,2 %

Sudafrica

0,7

0,6

0,2 %

Thailandia

0,7

0,6

0,2 %

Kuwait

0,3

0,3

0,1 %

Totale

360,8

303,1

100,0 %

Contributi destinati alle linee di credito bilaterali (ABC)

Valuta

Miliardi

In % (DSP)

Giappone

USD

25,85

13,8 %

Cina (People’s Bank of China)

USD

21,22

11,3 %

Germania (Deutsche Bundesbank)

EUR

17,88

10,3 %

Francia

EUR

13,53

7,8 %

Italia (Banca d’Italia)

EUR

10,12

5,8 %

Spagna

EUR

6,40

3,7 %

Repubblica di Corea

USD

6,46

3,5 %

Arabia Saudita

USD

6,46

3,5 %

Paesi Bassi (De Nederlandsche Bank NV)

EUR

5,86

3,4 %

Regno Unito

DSP

3,95

2,8 %

Canada

DSP

3,53

2,5 %

Belgique (Banque nationale de Belgique)

EUR

4,30

2,5 %

Messico (Banco de Mexico)

USD

4,31

2,3 %

Svizzera (BNS)

CHF

3,66

2,2 %

Svezia (Sveriges Riksbank)

DSP

3,19

2,2 %

Brasile (Banco Central do Brasil)

USD

3,90

2,1 %

India (Reserve Bank of India)

USD

3,90

2,1 %

Russia (Central Bank of the Russian Federa-tion)

USD

3,90

2,1 %

Norvegia (Norges Bank)

DSP

2,59

1,8 %

Polonia (Narodowy Bank Polski)

EUR

2,70

1,6 %

Austria (Oesterreichische Nationalbank)

EUR

2,64

1,5 %

Australia

DSP

1,99

1,4 %

Danimarca (Danmarks Nationalbank)

EUR

2,28

1,3 %

Algeria (Bank of Algeria)

USD

2,15

1,1 %

Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey)

USD

2,15

1,1 %

Finlandia (Suomen Pankki)

EUR

1,62

0,9 %

Singapore (Monetary Authority of Singapore)

USD

1,72

0,9 %

Thailandia (Bank of Thailand)

USD

1,72

0,9 %

Lussemburgo

EUR

0,89

0,5 %

Sudafrica (South African Reserve Bank)

USD

0,86

0,5 %

Slovacchia

EUR

0,67

0,4 %

Cechia (Czech National Bank)

EUR

0,65

0,4 %

Perù (Banco Central de Reserva del Perú)

DSP

0,47

0,3 %

Malaysia (Bank Negara Malaysia)

USD

0,43

0,2 %

Nuova Zelanda

USD

0,43

0,2 %

Filippine (Bangko Sentral ng Pilipinas)

USD

0,43

0,2 %

Slovenia (Banka Slovenije)

EUR

0,39

0,2 %

Cile (Banco Central de Chile)

DSP

0,27

0,2 %

Lituania (Lietuvos Bankas)

EUR

0,30

0,2 %

Estonia (Eesti Pank)

EUR

0,16

0,1 %

Brunei

USD

0,13

0,1 %

Malta (Central Bank of Malta)

EUR

0,11

0,1 %

Totale (in DSP)

DSP

142,1

100,0 %

Quote proposte

Mio DSP

In %

Afghanistan

485,7

0,07

Albania

209,0

0,03

Algeria

2 939,9

0,41

Andorra

123,8

0,02

Angola

1 110,2

0,16

Antigua e Barbuda

30,0

0,00

Arabia Saudita

14 988,9

2,09

Argentina

4 781,0

0,67

Armenia

193,2

0,03

Australia

9 858,6

1,38

Austria

5 898,0

0,82

Azerbaigian

587,6

0,08

Bahama

273,6

0,04

Bahrein

592,5

0,08

Bangladesh

1 599,9

0,22

Barbados

141,8

0,02

Belgio

9 616,1

1,34

Belize

40,1

0,01

Benin

185,7

0,03

Bhutan

30,6

0,00

Bielorussia

1 022,3

0,14

Bolivia

360,2

0,05

Bosnia e Erzegovina

397,8

0,06

Botswana

295,8

0,04

Brasile

16 563,0

2,31

Brunei Darussalam

452,0

0,06

Bulgaria

1 344,5

0,19

Burkina Faso

180,6

0,03

Burundi

231,0

0,03

Cambogia

262,5

0,04

Camerun

414,0

0,06

Canada

16 535,9

2,31

Capo Verde

35,6

0,00

Ceca, Repubblica

3 270,3

0,46

Centrafricana, Repubblica

167,1

0,02

Ciad

210,3

0,03

Cile

2 616,5

0,37

Cina

45 724,4

6,39

Cipro

455,7

0,06

Colombia

3 066,8

0,43

Comore

26,7

0,00

Congo, Repubblica del

243,0

0,03

Congo, Repubblica Democratica del

1 599,0

0,22

Corea del Sud

12 874,1

1,80

Costa Rica

554,1

0,08

Croazia

1 076,1

0,15

Danimarca

5 159,1

0,72

Dominica

17,3

0,00

Dominicana, Repubblica

716,1

0,10

Ecuador

1 046,6

0,15

Egitto

3 055,7

0,43

El Salvador

430,8

0,06

Emirati Arabi Uniti

3 466,8

0,48

Eritrea

54,9

0,01

Estonia

365,4

0,05

Eswatini

117,8

0,02

Etiopia

451,1

0,06

Figi

147,6

0,02

Filippine

3 064,4

0,43

Finlandia

3 615,9

0,51

Francia

30 232,7

4,22

Gabon

324,0

0,05

Gambia

93,3

0,01

Georgia

315,6

0,04

Germania

39 951,6

5,58

Ghana

1 107,0

0,15

Giamaica

574,4

0,08

Giappone

46 230,8

6,46

Gibuti

47,7

0,01

Giordania

514,7

0,07

Grecia

3 643,4

0,51

Grenada

24,6

0,00

Guatemala

642,9

0,09

Guinea

321,3

0,04

Guinea Equatoriale

236,3

0,03

Guinea-Bissau

42,6

0,01

Guyana

272,7

0,04

Haiti

245,7

0,03

Honduras

374,7

0,05

India

19 671,6

2,75

Indonesia

6 972,6

0,97

Iran

5 350,7

0,75

Iraq

2 495,7

0,35

Irlanda

5 174,9

0,72

Islanda

482,7

0,07

Israele

2 881,4

0,40

Italia

22 605,0

3,16

Kazakistan

1 737,6

0,24

Kenya

814,2

0,11

Kirghizistan

266,4

0,04

Kiribati

16,8

0,00

Kosovo

123,9

0,02

Kuwait

2 900,3

0,41

Laos

158,7

0,02

Lesotho

104,7

0,01

Lettonia

498,5

0,07

Libano

950,3

0,13

Liberia

387,6

0,05

Libia

2 359,8

0,33

Lituania

662,4

0,09

Lussemburgo

1 982,7

0,28

Macedonia

210,5

0,03

Madagascar

366,6

0,05

Malawi

208,2

0,03

Malaysia

5 450,7

0,76

Maldive

31,8

0,00

Mali

279,9

0,04

Malta

252,5

0,04

Marocco

1 341,6

0,19

Marshall, Isole

7,4

0,00

Mauritania

193,2

0,03

Maurizio

213,3

0,03

Messico

13 369,1

1,87

Micronesia

10,8

0,00

Moldova

258,8

0,04

Mongolia

108,5

0,02

Montenegro

90,8

0,01

Mozambico

340,8

0,05

Myanmar

775,2

0,11

Namibia

286,7

0,04

Nauru

4,2

0,00

Nepal

235,4

0,03

Nicaragua

390,0

0,05

Niger

197,4

0,03

Nigeria

3 681,8

0,51

Norvegia

5 632,1

0,79

Nuova Zelanda

1 878,2

0,26

Oman

816,6

0,11

Paesi Bassi

13 104,8

1,83

Pakistan

3 046,5

0,43

Palau

7,4

0,00

Panama

565,2

0,08

Papua Nuova Guinea

394,8

0,06

Paraguay

302,1

0,04

Perù

2 001,8

0,28

Polonia

6 143,1

0,86

Portogallo

3 090,2

0,43

Qatar

1 102,7

0,15

Regno Unito

30 232,7

4,22

Repubblica della Côte d’Ivoire

975,6

0,14

Romania

2 717,1

0,38

Ruanda

240,3

0,03

Russia

19 355,6

2,70

Saint Kitts e Nevis

18,8

0,00

Saint Vincent e Grenadine

17,6

0,00

Salomone, Isole

31,2

0,00

Samoa

24,3

0,00

San Marino

73,8

0,01

Santa Lucia

32,1

0,00

São Tomé e Príncipe

22,2

0,00

Seicelle

34,4

0,00

Senegal

485,4

0,07

Serbia

982,2

0,14

Sierra Leone

311,1

0,04

Singapore

5 837,9

0,82

Siria

1 664,7

0,23

Slovacchia

1 501,5

0,21

Slovenia

879,8

0,12

Somalia

245,1

0,03

Sudan del Sud

369,0

0,05

Spagna

14 303,3

2,00

Sri Lanka

868,2

0,12

Stati Uniti d’America

124 491,3

17,40

Sudafrica

4 576,8

0,64

Sudan

945,3

0,13

Suriname

193,4

0,03

Svezia

6 645,0

0,93

Svizzera

8 656,7

1,21

Tagikistan

261,0

0,04

Tanzania

596,7

0,08

Thailandia

4 817,9

0,67

Timor Est

38,4

0,01

Togo

220,2

0,03

Tonga

20,7

0,00

Trinidad e Tobago

704,7

0,10

Tunisia

817,8

0,11

Turchia

6 987,9

0,98

Turkmenistan

357,9

0,05

Tuvalu

3,8

0,00

Ucraina

3 017,7

0,42

Uganda

541,5

0,08

Ungheria

2 910,0

0,41

Uruguay

643,7

0,09

Uzbekistan

826,8

0,12

Vanuatu

35,7

0,00

Venezuela

5 584,1

0,78

Vietnam

1 729,7

0,24

Yemen

730,5

0,10

Zambia

1 467,3

0,21

Zimbabwe

1 060,2

0,15

Totale

715 666,8

100,00