FF 2024 1455
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi)
Preambolo
Legge federale
sull’assicurazione malattie
(LAMal)
(Scambio di dati, compensazione dei rischi)
Modifica del 14 giugno 2024
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20231,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 61 capoverso 3 e 65 capoverso 1bis, «minorenni» è sostituito con «minorenni LAMal».
Art. 3 cpv. 5
L’obbligo di assicurazione è sospeso per gli assicurati non più reperibili dagli assicuratori da un certo numero di mesi. Il Consiglio federale stabilisce il numero di mesi e disciplina la procedura.
Art. 6b Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori
I Cantoni e gli assicuratori si scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per:
verificare l’osservanza dell’obbligo d’assicurazione;
evitare che vi siano persone assicurate presso più assicuratori;
evitare che gli assicurati non più reperibili dagli assicuratori da un certo numero di mesi continuino a essere assicurati.
I Cantoni comunicano agli assicuratori i nomi delle persone assicurate presso più assicuratori.
Il Consiglio federale disciplina le modalità relative allo standard uniforme dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.
Art. 16 cpv. 3bis, 4, secondo periodo, e 5
Le tasse di rischio e i contributi compensativi sono calcolati previa deduzione dei contributi dei Cantoni e della Confederazione al finanziamento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 60.
… Il Consiglio federale stabilisce tali indicatori.
Abrogato
Art. 16a Effettivo degli assicurati
Fanno parte dell’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi tutti gli assicurati dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie eccettuati:
gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora compiuto 19 anni (minorenni LAMal);
i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale;
gli assicurati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù dell’Accordo del 30 novembre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
gli assicurati il cui obbligo di assicurazione è sospeso secondo l’articolo 3 capoversi 3 e 4.
I Cantoni e gli assicuratori si scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per determinare l’effettivo degli assicurati secondo il capoverso 1 lettera b. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.
Le autorità amministrative comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente agli assicuratori, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.
Gli assicurati residenti all’estero sono attribuiti a un Cantone ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Il Consiglio federale stabilisce le modalità di attribuzione.
Art. 16b
Ex art. 16a
Art. 17 cpv. 4 e 5
Per gli assicurati residenti all’estero, gli ulteriori indicatori stabiliti dal Consiglio federale si applicano sulla base di un gruppo di riferimento composto di assicurati residenti in Svizzera dello stesso gruppo di età e dello stesso sesso. Il Consiglio federale fissa i criteri per la determinazione del gruppo di riferimento.
Per gli assicurati di cui al capoverso 4, il calcolo della tassa di rischio o del contributo compensativo tiene conto soltanto della quota di prestazioni ottenute in Svizzera dall’effettivo degli assicurati dello Stato di residenza in questione rispetto alle prestazioni complessive ottenute da tale effettivo. Se l’effettivo degli assicurati nello Stato di residenza è esiguo, la quota delle prestazioni ottenute in Svizzera può essere determinata congiuntamente per più effettivi di assicurati esigui. Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione della quota.
Art. 17a cpv. 1
L’istituzione comune esegue, in ogni singolo Cantone, la compensazione dei rischi tra assicuratori per tutti gli assicurati facenti parte dell’effettivo di assicurati secondo l’articolo 16a capoverso 1.
Art. 49a cpv. 5
I Cantoni e gli assicuratori si scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per stabilire il luogo di domicilio dell’assicurato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.
Art. 61 cpv. 5
I Cantoni e gli assicuratori si scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per stabilire il luogo di domicilio dell’assicurato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.
Art. 105a
Abrogato
II
Coordinamento con la modifica del 22 dicembre 2023 della LAMal (Finanziamento uniforme delle prestazioni)
In caso di entrata in vigore simultanea dell’articolo 16 capoverso 3bis nel tenore della presente modifica della LAMal4 (cifra I) e nel tenore della modifica del 22 dicembre 20235 (cifra I), tale disposizione ha il tenore previsto dalla presente modifica.
All’entrata in vigore della modifica del 22 dicembre 2023 della LAMal, l’articolo 49a capoverso 5 introdotto dalla presente modifica diventa l’articolo 60 capoverso 8bis.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 L’articolo 16 capoverso 3bis non entra in vigore prima della modifica del 22 dicembre 20236 della LAMal7 (Finanziamento uniforme delle prestazioni).
Consiglio nazionale, 14 giugno 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024 La presidente: Eva Herzog |
Data della pubblicazione: 25 giugno 2024
Termine di referendum: 3 ottobre 2024