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Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)» (Disegno)

BBl 2024 1660 · Foglio federale

Del 11 lug 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2024-1660/it/decreto-federale-concernente-l-iniziativa-popolare-federale-per-una-custodia-di-bambini-complementare-alla-famiglia-che-sia-di-qualita-e-a-prezzi-abbordabili-per-tutti-iniziativa-sugli-asili-nido-disegno

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Oggetto parlamentare: «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)». lniziativa popolare (24.058)

FF 2024 1660

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)» (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)», depositata il 5 luglio 20232;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 20243,

decreta:

Art. 1

L’iniziativa popolare del 5 luglio 2023 «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 116a Custodia di bambini complementare alla famiglia

I Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

L’offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.

Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.

La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.

La Confederazione può stabilire principi.

Art. 197 n. 17 Disposizione transitoria dell’articolo 116a (Custodia di bambini complementare alla famiglia)

Le disposizioni di esecuzione dell’articolo 116a entrano in vigore entro cinque anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.