FF 2024 1837
Iniziativa parlamentare. Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto. Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale
1 Genesi del progetto
Il 18 marzo 2022 la consigliera nazionale Christine Buillard-Marbach (Il Centro, FR) ha depositato l’iniziativa parlamentare 22.423 («Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto»). L’iniziativa chiede una modifica dell’articolo 16 capoverso 7 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0) per garantire, attraverso un aumento del sostegno indiretto alla stampa, il recapito a prezzi ridotti di giornali e periodici per un periodo di transizione di sette anni nonché il recapito della stampa associativa e delle fondazioni per un periodo di tempo limitato. Inoltre, l’iniziativa chiede che nella LPO vengano inseriti tre nuovi articoli: 19a, 19b e 19c. Attraverso di essi, il sostegno indiretto alla stampa viene ampliato per includere un contributo per il recapito mattutino durante la settimana, soprattutto per i piccoli editori di giornali regionali.
La motivazione dell’iniziativa sottolinea che il sostegno richiesto agli editori di giornali locali e regionali era una parte incontestata del pacchetto sui media respinto in occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022 (45,42 % di voti a favore).
Nella sua seduta del 14 febbraio 2023, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT‑N) ha esaminato l’iniziativa e ha deciso, con 15 voti contro 9, di darvi seguito. Con 7 voti contro 4 e 2 astensioni, l’omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CTT‑S) si è allineata a questa decisione durante la sua seduta del 3 aprile 2023.
Nella sua seduta del 5 settembre 2023, la CTT-N ha discusso su come procedere e ha definito i parametri chiave del progetto di legge volto ad attuare l’iniziativa parlamentare. Di conseguenza, tale progetto deve essere redatto sulla base del testo dell’iniziativa ma senza tener conto della sua motivazione scritta (cfr. n. 2.3). In questo contesto, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di elaborare una modifica dell’articolo 16 capoverso 7 LPO e di inserire nella LPO i tre nuovi articoli 19a, 19b e 19c.
Nella sua seduta del 14 novembre 2023, la CTT-N ha discusso il progetto di modifica di legge elaborato dall’Amministrazione. Dopo aver deciso senza opposizioni di entrare in materia sul progetto preliminare, nella votazione sul complesso lo ha approvato con 14 voti contro 10. La Commissione ha infine deciso di indire una procedura di consultazione.
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061), per la preparazione di ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale deve essere indetta una procedura di consultazione. L’atto normativo oggetto del presente rapporto propone un ampio potenziamento del sostegno indiretto alla stampa con un notevole impatto finanziario (+55 mio. di fr.) a favore dei media stampati. La procedura di consultazione è durata dal 20 novembre 2023 al 1° marzo 2024 (cfr. n. 2.4).
Nella sua seduta del 29 aprile 2024, la Commissione ha preso atto del rapporto sui risultati della consultazione. Nella seduta del 2 luglio 2024, dopo aver preso atto di un rapporto complementare dell’Amministrazione in merito all’impostazione neutrale dal punto di vista della concorrenza del sostegno indiretto alla stampa, la CTT‑N ha proceduto a un nuovo esame del progetto e ha deciso di apportarvi due modifiche rispetto alla versione posta in consultazione: la Commissione preferirebbe che si rinunciasse all’aumento temporaneo del sostegno indiretto della stampa a favore della stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 7 lett. b LPO). Vorrebbe inoltre che dopo la fase di transizione di sette anni tutte le misure di sostegno indiretto alla stampa venissero abolite (cifra II cpv. 4 LPO, cfr. in proposito n. 4). Nella votazione sul complesso, la Commissione ha deciso con 17 voti contro 8 di trasmettere in via definitiva il progetto al Consiglio nazionale e, per parere, al Consiglio federale.
2 Situazione iniziale
2.1 Introduzione
In Svizzera, i media indipendenti e pluralistici adempiono un’importante funzione in termini di politica statale e democratica. Soprattutto in tempi di crisi, svolgono un ruolo importante poiché trattano in modo fondato i contenuti che necessitano di spiegazioni e possono informare gli utenti dei media in modo duraturo. Allo stesso tempo però la loro situazione economica si sta deteriorando sempre più, in particolare a causa dell’erosione degli introiti pubblicitari e dei ricavi derivanti dagli abbonamenti. Questo sviluppo mette in pericolo la sopravvivenza della pluralità dei media in Svizzera. La stampa è particolarmente colpita da questi cambiamenti e si trova in una situazione finanziaria difficile. Tuttavia, una democrazia ha bisogno di media indipendenti e forti e di una popolazione informata. In questo contesto, il Parlamento e il Consiglio federale si occupano da anni della politica dei media.
2.2 Basi giuridiche e situazione attuale
Per tenere conto dell’importanza della stampa in termini di politica statale, la distribuzione di giornali e periodici in abbonamento ha beneficiato di riduzioni per anni. Nel 2007, il Parlamento ha deciso di passare dal principio dell’innaffiatoio, in vigore fino a quel momento, a un sostegno mirato per la stampa regionale e locale e per le pubblicazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro (la cosiddetta stampa associativa). La Posta svizzera doveva continuare a garantire prezzi di distribuzione indipendenti dalla distanza nell’ambito degli obblighi legati al servizio universale. Il principio dell’innaffiatoio è stato abbandonato perché non vi era la necessità di promuovere giornali ad alta tiratura. Si riteneva che in linea di principio tali giornali avessero un potere di mercato sufficiente per negoziare una tariffa adeguata con la Posta. Si è inoltre argomentato che i grandi giornali venivano distribuiti soprattutto nell’ambito del recapito mattutino e che dunque non sarebbero stati toccati dall’abolizione generale del sostegno indiretto alla stampa. Nel progetto di una revisione totale della legge sulle poste, nel 2009 il Consiglio federale proponeva di proseguire temporaneamente con il modello allora in vigore. Il Parlamento, tuttavia, è andato nella direzione opposta, eliminando la limitazione temporale e aumentando gli importi. Il campo di applicazione materiale è stato limitato all’articolo 16 LPO e all’articolo 36 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01). I criteri da soddisfare cumulativamente per avere diritto al sostegno sono stati ripresi senza modifiche dalla vecchia legge sulle poste (art. 15 cpv. 2 e 3a LPO 1997). La cerchia degli aventi diritto è stata modificata in alcuni punti (stampa delle fondazioni) e l’approvazione delle riduzioni sul prezzo di distribuzione non spetta più al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), ma al Consiglio federale (art. 16 cpv. 6 LPO). L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) decide in merito al diritto al sostegno. I criteri per la concessione della riduzione sul prezzo di distribuzione sono disciplinati nel dettaglio all’articolo 36 OPO.
La Confederazione concede una riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare nella distribuzione regolare di:
– quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a LPO);
– giornali e periodici di organizzazioni senza scopo di lucro ai propri abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni [art. 16 cpv. 4 lett. b LPO]).
Le riduzioni sul prezzo di distribuzione sono approvate annualmente dal Consiglio federale. La Confederazione accorda ogni anno un contributo di 30 milioni di franchi alla stampa regionale e locale e di 20 milioni di franchi alla stampa associativa e delle fondazioni. I contributi sono gestiti dalla Posta, la quale detrae dalla fattura delle testate con diritto al sostegno la riduzione che spetta loro. Eventuali spese inferiori o superiori sono compensate l’anno successivo (art. 47 OPO).
Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali in abbonamento con una tiratura media complessiva compresa fra i 1000 e i 40 000 esemplari, che sono pubblicati almeno settimanalmente, sono diffusi prevalentemente in Svizzera, non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi, presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento e sono a pagamento (art. 36 cpv. 1 OPO). Questi non possono appartenere a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione (art. 36 cpv. 2 OPO).
Per avere diritto a una riduzione per la distribuzione nella categoria della stampa associativa e delle fondazioni, le pubblicazioni devono essere diffuse prevalentemente in Svizzera, pubblicate almeno trimestralmente, non servire prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi, non essere in maggioranza di proprietà pubblica, essere a pagamento, presentare una parte redazionale di almeno il 50 per cento e una tiratura media compresa fra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione (art. 36 cpv. 3 OPO).
Non hanno diritto al sostegno gli esemplari del recapito mattutino e domenicale.
2.3 Necessità di agire e obiettivi
La Commissione riconosce la rilevanza della pluralità mediatica in generale e l’importanza centrale dell’informazione regionale in un sistema federale e di democrazia diretta in particolare. Essa ritiene tuttavia che la pluralità dei media sia oggi a rischio. A suo avviso, soprattutto gli editori locali e regionali sono alle prese con problemi finanziari, poiché i loro introiti pubblicitari sono in forte calo a causa dello spostamento della pubblicità verso il mercato online. La Commissione sostiene quindi in principio l’idea dell’iniziativa parlamentare, che mira a un potenziamento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa. È favorevole a un aumento limitato nel tempo del contributo per il sostegno della stampa regionale e locale e all’introduzione del sostegno del recapito mattutino. Ritiene invece che il contributo per il sostegno della stampa associativa e delle fondazioni non debba essere aumentato (cfr. n. 4).
Secondo la Commissione, il sostegno indiretto alla stampa costituisce uno strumento collaudato per garantire la pluralità dei media in Svizzera. Essa ritiene che, a causa della diminuzione della diversità nel paesaggio della stampa regionale, sia necessario agire rapidamente e sostiene che l’attuazione di misure di sostegno alternative richieda tempi troppo lunghi. Il potenziamento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa costituisce, a suo avviso, una soluzione transitoria adeguata a medio termine per preservare la pluralità mediatica. Il margine di manovra finanziario così creato può essere utilizzato dagli editori più piccoli per affrontare sfide come la trasformazione digitale. A differenza di quanto proposto nella motivazione elaborata dall’autrice dell’iniziativa, la Commissione vorrebbe che ci si astenesse dal disciplinare l’uso concreto dei fondi per i gruppi editoriali.
Il progetto prevede l’abolizione di tutto il sostegno indiretto alla stampa una volta trascorsi sette anni dall’entrata in vigore del potenziamento proposto. Così facendo, la Commissione ribadisce l’idea che il potenziamento temporaneo debba essere visto come una soluzione transitoria. In tal modo, la CTT‑N intende assegnare agli editori un periodo transitorio che permetta loro di pianificare lo sviluppo della trasformazione digitale. Vuole inoltre indurre la politica a trovare una soluzione successiva al passo con i tempi. A tal fine la Commissione, con 15 voti contro 9 e 1 astensione, ha adottato una mozione (24.3817) che incarica il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge che introduca un sostegno ai media elettronici che sia indipendente dal canale di diffusione e dal modello commerciale. La maggioranza della Commissione intende così garantire che dopo il periodo transitorio di sette anni il sostegno indiretto alla stampa sia sostituito da un sostegno ai media elettronici1.
Il potenziamento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa faceva parte del pacchetto di misure a favore dei media (20.038), respinto in occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022 (45,42 % di voti a favore). Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene importante includere questa, a suo modo di vedere, non contestata componente del pacchetto di misure a favore dei media nella legge sulle poste.
2.4 Risultati della procedura di consultazione
Dal 20 novembre 2023 al 1° marzo 2024 la CTT-N ha posto in consultazione il progetto preliminare del 14 novembre 2023. Nel relativo rapporto, la maggioranza della Commissione si è espressa a favore dell’aumento temporaneo del sostegno indiretto alla stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 7 lett. b LPO). Ciò è in contrasto con il presente progetto definitivo, dove la minoranza è favorevole a un potenziamento della stampa associativa e delle fondazioni, mentre la maggioranza è di parere contrario. Dato che nel numero 2.4 ci si basa sul rapporto sui risultati della consultazione, in questo capitolo le maggioranze e le minoranze sono considerate quelle che si erano costituite al momento della consultazione.
Tra i destinatari contattati, hanno presentato un parere 26 Cantoni, cinque partiti politici (PS, UDC, pvl, PLR, Verdi), cinque associazioni al vertice delle principali organizzazioni economiche (usam, USC, USS, Travail.Suisse, Economiesuisse), tre organizzazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna (ACS, UCS, SAB), 18 organizzazioni mediatiche, 15 rappresentanti della stampa regionale e locale, 14 editori di giornali e riviste di organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa e delle fondazioni) e dieci altre organizzazioni. Complessivamente sono pervenuti 96 pareri. Due partecipanti (TI, Fondazione per la protezione dei consumatori) hanno rinunciato a una presa di posizione materiale. Ciò significa che nell’analisi sono stati inclusi complessivamente 94 pareri.
La tabella 1 illustra le posizioni assunte dai partecipanti alla consultazione nei confronti delle proposte elaborate rispettivamente dalla maggioranza (incl. stampa associativa e delle fondazioni) e dalla minoranza (escl. stampa associativa e delle fondazioni) della Commissione. La maggioranza di essi si è espressa a favore del progetto. Contemporaneamente numerosi partecipanti hanno però evidenziato che si tratta di una soluzione transitoria limitata nel tempo che non può supplire alla necessità di discutere a fondo una strategia dei media al passo con i tempi, come richiesto ad esempio dal postulato Christ 21.3781 del 17 giugno 2021 «È ora di avviare una strategia per un sostegno dei media orientato al futuro».
Tabella 1
Valutazione statistica dei pareri
Categorie | Consenso | Consenso con riserva | Rigetto | ||
|---|---|---|---|---|---|
Proposta (attuale proposta | Proposta (attuale proposta | Proposta (attuale proposta | Proposta (attuale proposta | ||
Cantoni/CdC | 14 | 5 | 2 | 4 | |
Partiti politici rappresentati nelle Camere federali | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna | 3 | ||||
Associazioni mantello nazionali dell’economia | 1 | 3 | 1 | ||
Organizzazioni del settore dei media | 4 | 13 | 2 | ||
Stampa regionale e locale | 10 | 4 | 1 | ||
Stampa associativa e delle fondazioni | 13 | 1 | |||
Altri | 3 | 4 | 1 | ||
Totale | 49 | 6 | 28 | 3 | 8 |
Fonte: rapporto sui risultati della consultazione
La maggioranza dei Cantoni è favorevole al progetto. 14 Cantoni accolgono la proposta della maggioranza senza alcuna riserva, mentre altri cinque accolgono la proposta della minoranza. Due Cantoni (JU e LU) aderiscono con riserva alla proposta della maggioranza, osservando che il progetto combatte unicamente i sintomi, mentre gli adeguamenti necessari alla nuova realtà digitale vengono procrastinati (LU) e che sarebbe opportuno prescrivere per le regioni un grado di copertura minimo del recapito mattutino (JU). Quattro Cantoni (ZH, SZ, BE, ZG) respingono il progetto per considerazioni di fondo, adducendo vari motivi: la situazione critica delle finanze federali, dubbi in merito all’efficacia delle misure, la conservazione artificiale di strutture e il rigetto in votazione popolare del pacchetto di misure a favore dei media.
Anche la maggioranza dei partiti esprime parere favorevole. I Verdi accolgono la proposta della maggioranza senza riserve ed evidenziano che il potenziamento delle misure di sostegno indirette a favore dei media non supplisce alla necessità di un adottare misure di sostegno più incisive a loro favore (media online compresi). Anche il Partito socialista esprime in linea di principio parere favorevole pur auspicando che l’erogazione del sostegno al recapito mattutino venga condizionato al rispetto di determinati standard relativi ai salari e alle condizioni di lavoro. L’UDC, pur dicendosi in linea di massima contraria a un sostegno dello Stato a favore dei media, si esprime a favore della proposta della minoranza poiché attribuisce particolare importanza alla necessità di assicurare i servizi di base nelle regioni periferiche. Il PLR e i Verdi liberali respingono il progetto per ragioni di principio, anche se riconoscono la necessità d’intervenire a sostegno dei media. Criticano in particolare il potenziamento unilaterale del sostegno indiretto ai media e auspicano che il Consiglio federale provveda ad allestire e realizzare una strategia dei media al passo con i tempi.
Quattro federazioni mantello nazionali (UCS, ACS, SAB e usam) accolgono senza riserve la proposta della maggioranza, che consente ai media di beneficiare di un margine di manovra utile per effettuare la trasformazione digitale, innescando quindi un processo che si contrappone alla concentrazione in atto nel settore. Tre altre federazioni mantello (USS, Travail.Suisse ed economiesuisse) accolgono con riserva la proposta della maggioranza. L’USS è però contraria all’emanazione di misure limitate nel tempo e chiede che le organizzazioni che si occupano del recapito mattutino siano tenute ad avviare negoziati in vista della conclusione di un contratto collettivo di lavoro. Travail.Suisse dal canto suo propone di approfondire in base a un mandato di studio in che modo sarebbe opportuno intervenire affinché le risorse finanziarie possano essere utilizzate nel modo più efficace possibile, mentre economiesuisse chiede fra l’altro che le agevolazioni finanziarie stanziate per la distribuzione degli stampati siano impostate in modo da non favorire alcun operatore e alcuna modalità di distribuzione specifica. L’usam infine è contraria al progetto per motivi finanziari.
Per i pareri espressi dalle organizzazioni dei media, dalla stampa regionale, locale, associativa e delle fondazioni nonché da altri partecipanti alla consultazione si rimanda al rapporto sui risultati della consultazione2.
3 Punti essenziali del progetto
La nuova regolamentazione proposta risponde alle principali richieste dell’iniziativa parlamentare 22.423. Concretamente, il sostegno indiretto alla stampa andrebbe potenziato come segue (cfr. anche allegato 1):
– il contributo per la distribuzione di giornali e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale previsto nella LPO deve essere aumentato. L’aumento del contributo della Confederazione comporta, per i quotidiani e i settimanali in abbonamento aventi diritto, un aumento della riduzione per ciascun esemplare. In tal modo si sgrava finanziariamente la stampa aiutando ad attutire l’impatto degli stravolgimenti dovuti alla digitalizzazione.
– Oggi il sostegno indiretto alla stampa si limita alla distribuzione regolare tramite il canale postale. La Posta fornisce questo servizio a livello nazionale nell’ambito degli obblighi legati al servizio universale. Per i quotidiani e i settimanali in abbonamento il recapito mattutino riveste un’importanza fondamentale per conquistarsi il favore dei lettori. I quotidiani e i settimanali che oggi beneficiano di prezzi ridotti distribuiscono complessivamente oltre la metà della tiratura in abbonamento nell’ambito del recapito mattutino; il rapporto tra gli esemplari recapitati nel quadro della distribuzione regolare e quelli del recapito mattutino varia sensibilmente a seconda della testata. Pertanto, è necessario promuovere il recapito mattutino dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale durante la settimana.
– Queste misure devono essere limitate a un totale di sette anni. Dopo la fase di transizione, il sostegno indiretto alla stampa sarà abolito del tutto tanto per la distribuzione regolare della stampa regionale e locale quanto per il suo recapito mattutino. Verrà abolito anche il sostegno a favore della stampa associativa e delle fondazioni. Dopo questa fase di transizione, dovrà essere introdotto un sostegno ai media elettronici che sostituirà il sostegno indiretto alla stampa (cfr. mozione 24.3817).
4 Commento ai singoli articoli
Art. 2 lett. abis
Nel recapito mattutino, la consegna è assicurata nei giorni feriali entro le ore 6.30 da parte di organizzazioni di distribuzione specializzate3.
La copertura territoriale si basa sulla domanda e sulla redditività economica del servizio per l’editore (numero di copie e redditività finanziaria attraverso gli introiti degli abbonamenti). Su richiesta degli editori, le organizzazioni che effettuano il recapito mattutino valutano la possibilità di offrire il servizio nelle zone che ne sono ancora sprovviste. A differenza della distribuzione regolare, non esiste un’offerta capillare.
Art. 16 cpv. 5–7
Continueranno a essere concesse riduzioni per la distribuzione regolare della stampa regionale e locale e della stampa associativa e delle fondazioni. I criteri per il sostegno rimangono invariati.
Per ottenere la riduzione sul prezzo di distribuzione è necessaria una tiratura di almeno 1000 esemplari in abbonamento per edizione sia per la stampa regionale e locale sia per la stampa associativa e delle fondazioni. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore, secondo cui le riduzioni devono essere concesse solo ai prodotti della stampa con una tiratura compresa entro i limiti che il Consiglio federale deve determinare. La tendenza al continuo calo della tiratura giustifica il disciplinamento esplicito nella legge di una tiratura minima (cpv. 5).
L’ammontare delle riduzioni deve essere approvato dal Consiglio federale e le riduzioni per esemplare non possono superare il prezzo di distribuzione (cpv. 6). Gli eventuali importi federali eccedenti sono compensati l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni (art. 47 cpv. 5 OPOrt. 47 cpv. 5 OPO). Il Consiglio federale approva alla fine di ogni anno la riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare che sarà applicata l’anno successivo. La disposizione viene adeguata puramente a livello linguistico.
Per un periodo limitato di sette anni, il contributo annuo della Confederazione per la stampa regionale e locale deve essere aumentato da 15 milioni di franchi a 45 milioni di franchi (cpv. 7 lett. a in combinato disposto con la cifra II cpv. 3). Questo aumento si traduce in una riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare nettamente superiore rispetto al livello attuale. Tenendo conto della prevista diminuzione dei volumi, la riduzione per esemplare passerà da 26 centesimi (2023) a circa 43 centesimi. Il meccanismo fornirà temporaneamente un più forte sgravio finanziario ai giornali regionali e locali che già ricevono finanziamenti, consentendo inoltre agli editori locali e regionali di investire maggiormente nell’offerta digitale. Secondo la Posta, il prezzo medio per la distribuzione dei quotidiani e dei settimanali regionali e locali in abbonamento è attualmente di circa 47 centesimi per copia.
Una minoranza della Commissione (Marti Min Li, Bulliard, Klopfenstein Broggini, Pult, Roth David, Roth Pasquier, Schlatter, Stadler, Storni, Töngi, Tuosto) ritiene che anche la stampa associativa e delle fondazioni sia confrontata con problemi finanziari. Pertanto propone di aumentare temporaneamente di 10 milioni di franchi il contributo annuo della Confederazione, portandolo a 30 milioni di franchi, anche per questa categoria (cpv. 7 lett. b in combinato disposto con la cifra II cpv. 3). La riduzione sul prezzo di distribuzione di ciascun esemplare aumenterebbe da 18 centesimi (2023) a circa 29 centesimi. I fondi risparmiati potrebbero essere utilizzati anche per investire maggiormente nelle offerte digitali di questa categoria. La maggioranza della Commissione (14 voti contro 11) vuole rinunciare all’aumento della riduzione sul prezzo di distribuzione per la stampa associativa e delle fondazioni, mantenendo il contributo della Confederazione a 20 milioni di franchi. Essa ritiene che un simile aumento non avrebbe praticamente alcun effetto sulla comunicazione fra le associazioni e organizzazioni e i loro membri. Inoltre, la funzione per la democrazia e la situazione della stampa associativa e delle fondazioni non possono essere paragonate alla funzione e alle sfide attuali della stampa regionale e locale4.
Art. 19a Riduzioni per il recapito mattutino della stampa regionale e locale
L’attuale riduzione per le copie di giornale consegnate tramite la distribuzione regolare è legata all’obbligo della Posta di fornire il servizio universale. Questo mandato di servizio universale potrebbe in linea di principio essere esteso al recapito mattutino, obbligando la Posta a garantire tale distribuzione in ogni località. La fornitura di un recapito mattutino capillare sarebbe particolarmente impegnativa dal punto di vista logistico e di conseguenza molto costosa da attuare. Anche le scadenze delle redazioni e le tempistiche di stampa per la produzione dei giornali dovrebbero essere anticipate enormemente la sera precedente. Il recapito mattutino finirebbe per soppiantare la distribuzione regolare, che diventerebbe nettamente più cara.
Ora dovrà essere sostenuta finanziariamente anche la parte di tiratura che gli editori distribuiscono tramite il recapito mattutino. Gli editori dovrebbero essere liberi di scegliere liberamente il proprio partner di distribuzione a tal fine. Sono dunque concesse riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale da parte di organizzazioni per il recapito mattutino notificate (cpv. 1). Gli esemplari distribuiti da organizzazioni per il recapito mattutino non notificate sono automaticamente esclusi dal sostegno.
Ove possibile, si seguiranno le migliori pratiche di sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. Tra le procedure consolidate rientrano la valutazione del diritto al sostegno e il calcolo, effettuato dall’UFCOM, delle riduzioni sul prezzo di distribuzione, come anche lo svolgimento delle operazioni di pagamento da parte della Posta. Le nuove procedure sono la notifica delle organizzazioni per il recapito mattutino, la fornitura delle prestazioni e la relativa fatturazione da parte di queste organizzazioni e il versamento del sostegno da parte dell’organo amministrativo (Posta). Dato il forte parallelismo tra distribuzione regolare e recapito mattutino, se possibile bisognerà sempre rifarsi alle procedure consolidate, adattandole se necessario.
Per il diritto al sostegno di una testata nell’ambito del recapito mattutino si applicano gli stessi criteri attualmente in vigore; fa eccezione l’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare (art. 36 cpv. 1 lett. b OPO). Questo ultimo criterio è sostituito dall’affidamento delle copie dei giornali a un’organizzazione notificata ai fini del recapito mattutino. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sostegno nell’ordinanza (cpv. 2).
Il Consiglio federale approva la riduzione per esemplare nell’ambito del recapito mattutino. Tale riduzione non può superare il relativo prezzo di distribuzione (cpv. 3). Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza che eventuali differenze sono compensate l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni (analogamente all’art. 47 cpv. 5 OPO).
Durante un periodo di transizione di sette anni, la Confederazione fornirà un contributo annuo di 30 milioni di franchi per la riduzione a favore del recapito mattutino (cpv. 4 in combinato disposto con la cifra II cpv. 4). L’estensione al recapito mattutino durante la settimana consentirebbe di sostenere circa 163 milioni di copie in più. Ciò comporterebbe una riduzione per il recapito mattutino di 18 centesimi per esemplare.
Art. 19b Notifica delle organizzazioni per il recapito mattutino
I fornitori di servizi postali che effettuano il recapito mattutino dei giornali beneficiando della riduzione devono notificarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) (cpv. 1). Questo obbligo si applica anche alle organizzazioni che, in una determinata regione, effettuano il recapito mattutino per conto di un’altra organizzazione. La notifica serve, fra l’altro, a garantire che le organizzazioni per il recapito mattutino si attengano agli standard minimi vincolanti per lo svolgimento operativo (ad es. un’interfaccia conforme per la trasmissione dei dati). In quanto fornitori di servizi postali, le organizzazioni per il recapito mattutino sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 LPO. Ciò comporta in particolare il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore, l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) e l’esistenza di una sede, di un domicilio o di una stabile organizzazione in Svizzera.
Chiunque sia soggetto all’obbligo di notifica deve separare sul piano contabile il recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione da altre attività (cpv. 2 lett. a) e non può utilizzare le entrate derivanti dal recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione per diminuire i costi di altre attività (cpv. 2 lett. b). Queste disposizioni sono concepite per impedire e verificare sovvenzionamenti trasversali illeciti fra prestazioni. In particolare, occorre garantire che le organizzazioni di recapito mattutino non incassino riduzioni, invece di trasferirle interamente agli editori aventi diritto, aumentando i prezzi di distribuzione in modo ingiustificato. A differenza del sostegno indiretto alla stampa nel caso della distribuzione regolare da parte della Posta, i cui prezzi sono disciplinati nel quadro del servizio universale, per i prezzi del recapito mattutino non vi sono disposizioni specifiche. Non è quindi garantito che i contributi vengano trasferiti integralmente agli editori aventi diritto.
Le organizzazioni per il recapito mattutino devono fornire all’UFCOM tutte le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti (cpv. 3). Ciò comprende in particolare la documentazione necessaria per vigilare sul rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale. Eventualmente, l’UFCOM può emanare norme amministrative e tecniche sulla base dell’articolo 34 capoverso 1 LPO.
Art. 19c Procedura
Nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni per il recapito mattutino (cpv. 1). La procedura si rifà a quella attualmente in uso per la distribuzione regolare (art. 47 cpv. 5 e 6 OPO). La riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare risulta dalla divisione del contributo di sostegno per il numero di esemplari aventi diritto. L’elaborazione sarà ad opera di un organo amministrativo. Anche in questo caso occorre basarsi sulle esperienze maturate nell’ambito del sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione (cpv. 2). La Posta dispone di sistemi informatici, che possono essere utilizzati come base per la gestione del recapito mattutino, e anche di competenze soprattutto per convalidare i volumi di distribuzione dichiarati e verificare la loro plausibilità. Il DATEC stipula con la Posta un relativo accordo sulle prestazioni. La gestione della riduzione sul prezzo di distribuzione è un’attività amministrativa ausiliaria. La responsabilità di garantire la riduzione sul prezzo di distribuzione spetta in ogni momento all’UFCOM. Per l’implementazione dei processi e dei sistemi necessari presso l’organo amministrativo e le organizzazioni per il recapito mattutino occorre un periodo di transizione.
Oltre ai compiti dell’organo amministrativo, nell’ordinanza sono specificati anche gli obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino e degli editori aventi diritto al sostegno. Questi ultimi devono garantire che i volumi dichiarati siano registrati in modo completo e senza sovrapposizioni con gli esemplari che rientrano nella distribuzione regolare della Posta.
Cifra II
Nella cifra II si dispone che la legge sottostà a referendum facoltativo e che il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore (cpv. 1 e 2).
L’estensione del sostegno al recapito mattutino termina sette anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in questione (cpv. 3). La stessa scadenza si applica anche per quanto riguarda l’aumento del contributo di sostegno alla stampa regionale e locale ed eventualmente alla stampa associativa e delle fondazioni, come propone la minoranza all’articolo 16 capoverso 7 lettera b (cpv. 4). La maggioranza della Commissione (14 voti contro 11) vuole inoltre stabilire (cpv. 4) che tutto il sostegno indiretto della stampa (art. 16 cpv. 4–7) sia abolito parimenti sette anni dopo l’entrata in vigore delle modifiche proposte. Definendo in modo chiaro la data di scadenza del sostegno indiretto alla stampa nel suo insieme, da un lato si intende incitare la politica a trovare una soluzione successiva al passo con i tempi e dall’altro fornire agli editori un periodo transitorio pianificabile per la trasformazione digitale. Una minoranza della Commissione (Rutz Gregor, Giezendanner, Hurter Thomas, Kutter, Quadri, Roth Pasquier, Schnyder, Sollberger, Stadler, Umbricht Pieren) non vuole sopprimere tutto il sostegno indiretto alla stampa dopo sette anni, ma limitare la soppressione alle misure transitorie. Per essa è urtante che, definendo in modo chiaro la data di scadenza del sostegno indiretto alla stampa e passando a una promozione dei media elettronici, sia la politica e non il mercato a decidere quali formati mediatici vengano offerti in futuro.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per il pacchetto di misure proposto occorreranno ulteriori 45 milioni di franchi all’anno, da prelevare dalle risorse generali della Confederazione (55 mio. con la proposta di minoranza dell’art. 16 cpv. 7 lett. b LPO).
La proposta avanzata in questo progetto rende necessario il reclutamento di nuovi collaboratori presso l’UFCOM. Con il potenziamento temporaneo del recapito mattutino il dispendio amministrativo aumenterà considerevolmente per un certo periodo e non potrà essere gestito tramite le risorse di personale esistenti. Per i compiti aggiuntivi dovrà essere creato un nuovo posto a tempo pieno.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il potenziamento del sostegno indiretto alla stampa rafforza i media locali, a beneficio di tutte le regioni. I giornali e i periodici a carattere locale e regionale a bassa tiratura saranno ulteriormente agevolati perché sarà aumentato l’importo della riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare. Le regioni periferiche e gli agglomerati urbani ne trarranno vantaggio perché aumenterà la distribuzione nell’ambito della distribuzione regolare e del recapito mattutino.
Non vi sono implicazioni finanziarie o di personale per i Cantoni e i Comuni.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Le ripercussioni sull’economia si prospettano da lievi a trascurabili.
L’estensione del sostegno indiretto alla stampa al recapito mattutino riduce l’effetto di distorsione della concorrenza causata dal sostegno stesso.
5.4 Ripercussioni sulla società
Gli effetti sulla società sono positivi. Si migliorano infatti le condizioni quadro per garantire in tutte le regioni linguistiche un’offerta mediatica variata, rilevante per la democrazia e la società.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto di modifica di legge ha un impatto positivo sull’ambiente. Se il maggiore margine di manovra finanziario viene utilizzato per convertire offerte stampate in offerte online, a lungo termine il consumo di carta e di energia nella produzione diminuirà.
5.6 Altre ripercussioni
Il progetto di modifica di legge non ha altre ripercussioni rilevanti.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le modifiche proposte si basano sull’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il quale attribuisce alla Confederazione le competenze nel settore postale. Con le modifiche proposte si continua fondamentalmente ad applicare il modello di sostegno indiretto alla stampa già in uso.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi internazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali. Rispetta in particolare le esigenze, vincolanti per la Svizzera, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.1010.101) e tiene conto della libertà di espressione (art. 10 CEDU).
6.3 Forma dell’atto
Il progetto riguarda una modifica della LPO. Gli articoli 2 lettera abis e 19a–19c nonché la modifica dell’articolo 16 capoverso 7 sono limitati a un periodo di sette anni.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., gli articoli 19a e 16 capoverso 7 LPO necessitano del consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, dato che possono comportare nuovi sussidi ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi (45 mio. di fr. supplementari).
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Attualmente per la distribuzione regolare di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale, nonché di pubblicazioni della stampa associativa e delle fondazioni, sono concesse riduzioni pari a 50 milioni di franchi. I criteri per avere diritto alla riduzione e la procedura per l’assegnazione dei contributi, contenuti nell’ordinanza sulle poste, rimangono invariati. Nel caso specifico l’UFCOM decide, come avviene attualmente, rilasciando una decisione sul diritto al sostegno, e il Consiglio federale approva le riduzioni per esemplare. Il sostegno indiretto alla stampa è stato approvato l’ultima volta dal Parlamento nel 2010. Per un periodo di transizione di sette anni, secondo la proposta di maggioranza, i giornali regionali e locali saranno finanziati con 75 milioni di franchi l’anno (di cui 45 mio. di fr. per la distribuzione regolare e 30 mio. di fr. per il recapito mattutino). Dopo la scadenza del termine, sia l’estensione che il sostegno nella misura attuale saranno soppressi. Il sostegno indiretto alla stampa sarà quindi abolito del tutto dopo sette anni.
6.7 Delega di competenze legislative
L’articolo 16 capoverso 5 LPO prevede già oggi una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri per il sostegno indiretto alla stampa. Il Consiglio federale ha sancito tali criteri all’articolo 36 capoversi 1–4 OPO e questi rimangono invariati. Con l’aumento dei contributi a 45 milioni di franchi l’anno, gli importi delle riduzioni sul prezzo di distribuzione per copia possono essere aumentati per entrambe le categorie.
Per quanto riguarda l’estensione al recapito mattutino, l’articolo 19a capoverso 2 del progetto di modifica della LPO prevede analogamente una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri di sostegno. L’articolo 19c demanda al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni riguardanti il recapito mattutino (cfr. anche n. 4).
6.8 Protezione dei dati
Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.
Sostegno indiretto alla stampa oggi e in futuro
(proposta di maggioranza)
Scopo di utilizzo | Importo totale annuo Attuale | Importo totale annuo Per un periodo di 7 anni |
|---|---|---|
Distribuzione regolare da parte della Posta | ||
Stampa locale e regionale | 30 | 45 |
Stampa associativa e delle fondazioni | 20 | 20 |
Recapito mattutino | ||
Stampa locale e regionale | 0 | 30 |
Totale | 50 | 95 |
*Provenienza dei fondi: risorse generali della Confederazione. La proposta di minoranza (art. 16 cpv. 7 lett. b LPO) prevede anche un aumento del sostegno indiretto alla stampa a favore della stampa associativa e delle fondazioni dagli attuali 20 milioni a 30 milioni di franchi.