FF 2024 2174
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Estratto del registro delle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) (Disegno)
(LEF)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 20241,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 8a, titolo marginale e cpv. 2bis
2. Consultazione ed estratto
2bis L’estratto del registro delle esecuzioni indica se la persona interessata era iscritta nel registro degli abitanti del circondario d’esecuzione come domiciliata nel periodo contemplato nell’estratto e, se del caso, in quale lasso di questo periodo.
Art. 12 cpv. 3
3 Per ogni procedura d’esecuzione possono essere effettuati pagamenti in contanti fino all’importo complessivo di 100 000 franchi. In caso di importi più elevati, il pagamento della parte eccedente 100 000 franchi deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario secondo la legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro.
Art. 34 cpv. 2, primo periodo
2 Gli avvisi e le decisioni sono notificati per via elettronica se la persona interessata lo chiede espressamente o se ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notificazione in forma cartacea. …
Art. 67 cpv. 4
4 Il Consiglio federale può disciplinare il contenuto e la forma delle indicazioni nonché il numero massimo di crediti per domanda d’esecuzione.
Art. 72 cpv. 3 e 4
3 Se la notificazione secondo il capoverso 1 è rimasta infruttuosa, può essere ripetuta per via elettronica con il consenso del debitore purché siano adempite le condizioni seguenti:
il debitore è stato identificato in modo sicuro prima della notificazione;
il debitore prende conoscenza del contenuto del precetto esecutivo;
il debitore può fare opposizione immediatamente per via elettronica.
4 Il Consiglio federale disciplina:
il mezzo d’identificazione e le firme da utilizzare;
il formato e la presentazione del precetto esecutivo e dei relativi allegati;
le modalità della trasmissione e dell’opposizione e le relative prove;
il momento in cui il precetto esecutivo si considera notificato e l’opposizione fatta.
Art. 74 cpv. 1
1 Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione; può farlo verbalmente o per scritto oppure, nel caso di cui all’articolo 72 capoverso 3, per via elettronica.
Art. 76 cpv. 2, secondo periodo
2 … Alla notificazione dell’esemplare si applica l’articolo 34 capoverso 2 sulla notificazione per via elettronica.
2a. Incanto su piattaforma in linea
Art. 129a Incanto su piattaforma in linea
L’ufficiale esecutore può realizzare beni mobili mediante incanto su una piattaforma in linea accessibile al pubblico.
Egli ordina l’incanto in linea e ne fissa le modalità mediante decisione; la decisione è notificata al debitore, al creditore e ai terzi coinvolti.
I beni possono essere alienati soltanto a un prezzo superiore all’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
Gli articoli 126 capoverso 2, 127, 128 e 129 capoverso 2 si applicano per analogia all’incanto in linea.
Art 132a cpv. 4
Se la realizzazione si è svolta mediante incanto su una piattaforma in linea, può essere impugnata soltanto la decisione sulla scelta e sulle modalità di questo tipo di realizzazione. Il termine di ricorso è retto dall’articolo 17 capoverso 2.
Art. 256 cpv. 1
I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione mediante pubblico incanto o incanto in linea oppure, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
Art. 259, primo periodo
Alle condizioni dell’incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a capoversi 1, 2 e 3, 134 – 137 e 143. ...
3a. Incanto su piattaforma in linea
Art. 259a Incanto su piattaforma in linea
All’incanto su una piattaforma in linea si applicano per analogia gli articoli 128, 129 capoverso 2, 129a capoversi 1 e 2 e 132a capoverso 4. Le funzioni dell’ufficio d’esecuzione spettano all’amministrazione del fallimento.
E. Esecuzione del sequestro
Art. 275 Esecuzione del sequestro
Gli articoli 89 e 91–109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all’esecuzione del sequestro.
Art. 322 cpv. 1
I beni che compongono l’attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco; la realizzazione si fa per via d’incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto o incanto in linea se si tratta di altri beni.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.